Incarto n.
30.2004.242/

04 1036/703

Bellinzona

21 dicembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 agosto 2004 presentato da

 

 

 RI 1, ,

difeso da:  DI 1  

 

contro

 

la decisione n. 04 1036/703 del 16 luglio 2004 emessa d CRTE 1 

 

viste                                  le osservazioni del 30 agosto 2004 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 16 luglio 2004 ha inflitto a  RI 1 una multa di fr. 450.-, addebitandogli inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-, per avere lavorato in qualità di operaio, dal 03.02.2003 al 06.11.2003, a favore della ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività.

                                        La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

 

 

B.Contro tale risoluzione  RI 1 è insorto con un ricorso del 6 agosto 2004 mediante il quale chiede in via preliminare di essere posto “al beneficio della completa assistenza giudiziaria” come alla parallela istanza inoltrata, in via principale che il ricorso venga accolto e la contravvenzione annullata ed in via subordinata che il ricorso venga accolto con la riduzione dell'importo dovuto, “visti il genere di infrazione formale e la situazione economica”, a fr. 100.- tasse e spese comprese.

 

                                 C.     La CRTE 1, nelle sue osservazioni del 30 agosto 2004, propone il rigetto del gravame.

 

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile.

 

 

                                 2.     In via preliminare il ricorrente chiede di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria. L'autorità competente a decidere in merito è il giudice dell'istruzione e dell'arresto. L'incarto gli verrà pertanto trasmesso dopo l’emanazione del giudizio.

 

 

                                 3.     La prima censura sollevata dall’insorgente concerne una presunta violazione dell’art. 3 LPContr. A suo dire non gli sarebbe stata data alcuna possibilità di prendere posizione e/o di completare l’istruttoria.

                                         Egli tralascia tuttavia tranquillamente che il 6 novembre 2003, al termine dell’interrogatorio di polizia, quando gli è stata intimata la contravvenzione, gli è stato assegnato un termine di 15 giorni per formulare proprie osservazioni o inoltrare ulteriori informazioni in forma scritta e documentata alla CRTE 1. Per di più egli, il 20 novembre 2003, entro il termine assegnato, ha presentato all’autorità di prima istanza, per il tramite del datore di lavoro, le proprie osservazioni.

                                         Il ricorrente, nel gravame stesso, sostiene anzi che il datore di lavoro ha “fornito osservazioni in due occasioni e non solo in data 20 novembre 2003”. Ciò posto non si può certo dire che l’insorgente non abbia avuto la possibilità di far valere i suoi diritti.

                                         La censura non è quindi solo destituita di fondamento, ma è anche temeraria.

 

                                 4.     Il ricorrente postula l'assunzione di nuove prove e chiede inoltre di essere sentito personalmente. Ora, l'art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 221 consid. 4a). Nella fattispecie le nuove prove richieste - così come l'audizione personale dell'insorgente - non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

                                         D’altro canto l’interessato giustifica gli auspicati complementi istruttori con le lamentate carenze della procedura di primo grado. E tali censure, come si è detto poc’anzi risultano manifestamente sprovviste di buon diritto.

                                         Pacifico risulta essere invece il richiamo dalla CRTE 1 dell'incarto inerente alla procedura di contravvenzione.

                                         Dopo tali premesse, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

 

 

                                 5.     In concreto davanti alla Polizia cantonale  RI 1 ha dichiarato quanto segue (cfr. verbale del 6 novembre 2003):

                                         "Sono entrato in Svizzera il 16.11.2002, per vivere con mia moglie __________. Di conseguenza ho ottenuto il permesso di dimora "B" - coniuge svizzero. Ho cercato lavoro e l'ho trovato presso la __________ di __________ Via __________. Ho iniziato a lavorare il 03.02.2003, attuale occupazione. Io pensavo che ero in regola con il permesso, sottinteso che era il datore di lavoro che mi annunciava all'URS di Lugano. Oggi mi sono recato all'URS di Lugano per il rinnovo del permesso di dimora, dove ho spiegato che lavoravo dal 03.02.2003 presso succitata ditta. Al che mi veniva detto, che prima di iniziare dovevo annunciarmi a loro e fare regolare richiesta del permesso e che il datore di lavoro non aveva fatto nessun annuncio. In questo caso io avrei lavorato senza permesso.

                                         Devo precisare che dal mio salario, sono sempre stati dedotti tutti gli oneri sociali, cassa malati, AVS ecc.".

 

                                         Anche nelle osservazioni il ricorrente non ha negato di aver collaborato con la succitata ditta nel periodo indicato dal dipartimento, ma ha sostenuto che essendo coniugato con una cittadina svizzera riteneva di avere il diritto di accedere al mercato del lavoro come un cittadino domiciliato. Inoltre ha sottolineato che il salario percepito è stato regolarmente oggetto delle detrazioni dell'imposta alla fonte e dei contributi per le assicurazioni sociali.

 

                                         Nel ricorso  RI 1 riprende il fatto di essere coniugato con una cittadina elvetica e di essere in possesso di un permesso di dimora nel senso dell’art. 7 LDDS e afferma di avere di conseguenza un diritto ad ottenere un’autorizzazione di lavoro. Per questo motivo non ci troveremmo di fronte ad un’infrazione materiale, ma semmai ad un’infrazione formale ex art. 335 cpv. (recte cifra) 1 CP.

                                         Dalla “Guida pratica” concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) edita dallo Stato nell’aprile 2002 l’insorgente desume poi, sempre nel ricorso, che ai famigliari cittadini di Stati terzi (extraeuropei), benché la loro ammissione avvenga in virtù della LDDS, sia riservato il medesimo trattamento previsto dall’Accordo per i famigliari cittadini CE/AELS. Questi ultimi possono accedere al mercato del lavoro senza attendere il rilascio di un’autorizzazione, motivo per cui il ricorrente non avrebbe infranto alcuna norma.

                                          CRTE 1 rileva altresì una corresponsabilità dell’autorità, segnatamente dell’ufficio imposte alla fonte e delle assicurazioni sociali, i quali non hanno mai segnalato la presenza di un permesso “irregolare”, pur ricevendo i contributi e avendo la possibilità di avvedersi che il nome dell’insorgente non figurava negli elenchi forniti dall’Ufficio stranieri.

                                         Infine, il ricorrente ritiene l’ammontare della multa eccessivo e non commisurato alla sua situazione economica.

 

 

                                 6.     L'art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero (art. 6 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

 

 

7.Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la regolamentazione in materia di ricongiungimento famigliare prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfronatliera, pertanto i famigliari di un cittadino elvetico residente in Svizzera proveniente da uno Stato terzo non appartenente alla CE/AELS non sono legittimati a invocare tali norme (DTF 129 II 249). A torto dunque il ricorrente sostiene che il coniuge extracomunitario ("di stati terzi") di un cittadino elvetico è equiparato al coniuge extracomunitario ("di stati terzi") del cittadino europeo.

 

     Al ricorrente, nella sua qualità di cittadino della Repubblica dominicana, sono quindi applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra CE/AELS. Questi quando sono coniugati con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere per svolgere un’attività lavorativa un’autorizzazione in applicazione del RLaLPS-extra CE/AELS. Cosa che  RI 1 non ha fatto.

 

 

8.Sorge a questo punto la domanda se il ricorrente poteva cominciare a lavorare senza autorizzazione in virtù delle indicazioni contenute nel manuale edito dallo Stato.

La risposta è negativa. L’insorgente infatti non ha fatto affidamento sulle informazioni della guida pratica, che peraltro non possono sostituirsi alle disposizioni di legge, ma nemmeno sostiene di averne avuto conoscenza. Molto più semplicemente egli riteneva che fosse il datore di lavoro ad occuparsi del permesso: “Io pensavo che ero in regola con il permesso, sottinteso che era il datore di lavoro che mi annunciava all’URS di Lugano.” (cfr. verbale di polizia 6 novembre 2003). Non essendosi fondato sul manuale non può quindi invocare la buona fede.

 

 

9. RI 1 sostiene infine che si debba tenere conto della corresponsabilità dell’autorità. In effetti diversi Uffici cantonali erano a conoscenza del fatto che egli lavorava per la __________ e avrebbero potuto e dovuto accorgersi che non era in possesso della relativa autorizzazione.

Questa circostanza tuttavia non è tale da togliere o sminuire la colpa del ricorrente. Del fatto si può solo tener conto nella commisurazione della pena, in particolare perché il mancato intervento dell’autorità ha prolungato il periodo di infrazione.

E infatti la CRTE 1, come risulta dalla risoluzione stessa, ha valutato questo aspetto riducendo sensibilmente l’ammontare della multa.

 

 

                                10.     Per quanto concerne l’adeguatezza della multa di fr. 450.- si rileva che l’autorità di prima istanza ha, come detto, già considerato la corresponsabilità dell’autorità e che l’importo corrisponde al 18 % ca. del salario netto mensile di attuali fr. 2'472.60 (in precedenza 2'849.60, cfr. estratto bancario doc. C). Questa somma è da ritenere rettamente commisurata al grado di colpa. Occorre infatti ritenere, oltre alla durata del lavoro non autorizzato, anche che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità assumendo informazioni presso l’Ufficio regionale degli stranieri.

                                         Il ricorso deve così essere respinto con tasse e spese a carico del ricorrente.

 

 

 

per questi motivi                 visti gli artt. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua competenza.


 

                                 4.     Intimazione a:

 

 ;

   ;

 , ;

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).