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Incarto
n. 17927/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 16 agosto 2004 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n° 17927/204 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 24 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 13 agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere".
Fatti accertati il 19 aprile 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che al momento della presunta infrazione non poteva trovarsi nel luogo indicato dagli agenti e che è dotata del dispositivo mani libere.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Preliminarmente si osserva come nell'evenienza concreta è assodato il fatto che alla guida dell'autovettura in questione all'ora indicata dagli agenti si trovasse la signora RI 1, circostanza del resto incontestata e che trova conferma agli atti (cfr. corrispondenza intercorsa con la polizia intercomunale di __________ e con la Sezione della circolazione).
4. La ricorrente afferma di aver effettivamente telefonato alla signora __________ da un piazzale di via ____________________ alle ore 16.12 del 19 aprile 2004, cosa che - per ammissione dell'insorgente medesima - risulta dai tabulati della ditta __________ SA (cfr. lettera 27 aprile 2004 alla Polizia intercomunale di __________).
Se si considera che la ricorrente da via __________ si è immessa su via __________ fino alla rotonda di __________, nei cui pressi gli agenti hanno constatato l'infrazione che agli atti risulta essere stata commessa alle ore 16.11 (cfr. rapporto di contravvenzione del 7 giugno 2004), si rendono necessarie le osservazioni che seguono.
4a. Circa l'orario della telefonata si può dire che in pratica coincide con quello annotato dagli agenti e rilevato al momento dell'infrazione; è chiaro che, per esperienza quotidiana, ci sono sempre delle minime differenze tra ogni orologio in merito all'ora indicata. In casu tale circostanza è però motivo per avvalorare ancora di più la versione degli agenti di polizia, tanto più che la ricorrente è effettivamente transitata sulla rotonda in questione subito dopo aver lasciato via __________, che - per inciso - è distante qualche centinaio di metri rispetto al luogo dell'infrazione.
4b. La ricorrente, nelle osservazioni citate del 27 aprile, non ha escluso, ma ha ritenuto soltanto inverosimile, che fosse al telefono come indicato dagli agenti di polizia; tuttavia in un secondo tempo, e meglio mediante gli scritti successivi, ha modificato la propria posizione arrivando a negare categoricamente l'infrazione addebitatale per sostenere altri argomenti, dei quali si dirà in seguito.
4c. Si rileva inoltre come l'insorgente nello scritto 7 luglio 2004 ha asserito tra l'altro che "transita nella rotonda in questione in quell'orario unicamente per fare inversione di marcia e ritornare in via __________ dov'è domiciliata"; tale affermazione, che oltretutto sembra significare che quel tratto di strada viene percorso regolarmente per riaccompagnare i figli a casa, se inquadrata nel resto dello scritto in questione, porta perlomeno a chiedersi quale sia l'orario esatto cui faceva riferimento la ricorrente.
Indipendentemente da quanto esposto sembra che l'affermazione menzionata sia piuttosto da intendersi nel senso che grosso modo in quei minuti la ricorrente transita in loco per poter riaccompagnare i figli al proprio domicilio.
4d. Come altri motivi che escluderebbero l'infrazione la ricorrente menziona espressamente l'impossibilità di effettuare all'interno della rotonda le dovute manovre con un telefono in mano (cfr. scritto 10 maggio 2004); al riguardo si osserva, sebbene sia tutto da dimostrare che a velocità limitata non sia possibile effettuare una tale manovra, che la stessa cosa si potrebbe allora dire - visto che implicherebbe anch'essa la guida con una mano sola - per le giustificazioni addotte dalla ricorrente, secondo cui "probabilmente i vostri agenti hanno male interpretato un gesto della signora RI 1 per sistemarsi i capelli o ad un probabile prurito alla testa" (cfr. ibidem).
Abbondanzialmente si rileva come queste ultime giustificazioni, definite dalla ricorrente medesima come probabili, siano emerse solo in un secondo tempo e non nell'ambito della prima lettera del 27 aprile 2004.
4e. Infine, ma non da ultimo, non si può non sottolineare che l'infrazione in oggetto non é stata constatata da un solo poliziotto, bensì personalmente da due agenti (cfr. rapporto di contro osservazioni del 13 maggio 2004).
4f. Sulla scorta degli indizi e per tutte le osservazioni espresse si giunge quindi alla conclusione che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale.
5. Nulla muta ai fini della commissione dell'infrazione in oggetto il fatto che la vettura della ricorrente dopo la rotonda sia svoltata verso via __________ o sia ritornata verso __________, cosa che l'insorgente non ha comunque sostanziato, ritenuto che il solo fatto di essere ivi domiciliata non è sufficiente.
Parimenti ininfluente è il fatto che la vettura dell'insorgente fosse dotata di dispositivo mani libere; tale eventualità è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non esclude a priori che la conducente, mentre era alla guida, abbia telefonato tenendo il cellulare in mano.
6. L'affermazione per cui "l'atteggiamento codardo dei vostri agenti che non hanno il coraggio di sostenere un confronto con la diretta interessata e neanche di intervenire immediatamente nel momento di un'eventuale infrazione " (cfr. scritto 10 maggio) non merita particolare disamina, ritenuto che dal profilo giuridico la polizia non é tenuta a fermare una vettura per notificare al conducente una sanzione del codice stradale.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 agosto 2004 è respinto.
§ Di conseguenza è confermata la decisione n° 17927/204 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).