Incarto n.
30.2004.278/pg

20768/205

Bellinzona

24 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 settembre 2004 presentato da

 

 

 RI 1    

 

contro

 

la decisione 27 agosto 2004 emessa d CRTE 1 

 

viste                                  le osservazioni  presentate dErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.;

 

                                         letti ed esaminati gli atti.

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 27 agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una  Alla multa di fr. 320.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.-- e alle spese di fr. 30.--., per i seguenti motivi:

                                         "

 

                                         Fatti accertati il 3 luglio 2004  in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. .

                                         Il signor __________ RI 1 si è recato in via __________con sua moglie __________.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che:

                                   -    

 

                                 C.     Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.    

 

                                   .     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. Art. 40 cpv. 1 LNI, 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 settembre 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr.  inflitta con decisione 27 agosto 2004 dErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.a  RI 1 .

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico  ricorrente.

 

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

  

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il cancelliere: