Incarto n.
30.2004.290/pg

22580/201

Bellinzona

27 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 16 settembre 2004 presentato da

 

 

  

 

contro

 

la decisione 10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione 10 settembre 2004 ha inflitto

                                         all'________ SA una multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace. 

 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                       Poiché il gravame è stato inoltrato contro due risoluzioni distinte della Sezione della circolazione con da una parte la RI 1 SA, rispettivamente dall'altra __________ in qualità di contravventori, le pratiche sono state disgiunte.

                                       Non essendo necessario per la contravvenzione nei confronti della RI 1 SA entrare nel merito per i motivi di cui si dirà, si può procedere sulla base degli atti senza la necessità di rinviare il ricorso all'insorgente per la traduzione in italiano.

 

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

 

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

 

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 16 settembre 2004 è accolto.

                                         § Di conseguenza è annullata la decisione n° 22580/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla sezione della circolazione.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, Camorino,

 

 

 

Il presidente:                                                                        Il segretario: