Incarto n.
30.2004.295/AMM

23278/209

Bellinzona

7 febbraio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 settembre 2004 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 23278/209 del 17 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 22 ottobre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 settembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere circolato, il 18 giugno 2004 in territorio di Biasca, "con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere";

                                        

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 settembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 22 ottobre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che sulle prove offerte, nulla osta all'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente, ma non è il caso di assumere gli auspicati tabulati delle chiamate in entrata (osservazioni del 6 novembre 2004, punto 3 in fine), siffatto complemento istruttorio non apparendo suscettibile – come si dirà in appresso – d’influire sull’esito del giudizio;

 

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che per l'impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";

                                        

                                         che l'insorgente lamenta – in estrema sintesi – un erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, la cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare le proprie dichiarazioni circa l’assenza di qualsivoglia impiego del cellulare nell’ora indicata dalla polizia; a suo dire, egli si sarebbe in effetti limitato a "spostare il telefono dalla tasca della camicia al vano porta-oggetti, poiché in 'conflitto' con la cintura di sicurezza" (ricorso, pag. 1 secondo paragrafo);

 

                                         che in un rapporto del 17 ottobre 2004, cui l’interessato ha avuto modo di presentare osservazioni il 6 novembre 2004, l'agente che ha constatato l'infrazione ha precisato quanto segue:

                                         “Il sottoscritto era appostato all'altezza della ditta __________ (...) ubicata su Via S. Gottardo a Biasca.

                                         Il mio compito era di segnalare al posto di blocco eventuali infrazioni alla LCStr.

                                         Si precisa che al momento del controllo, la visibilità era ottima e la distanza tra la mia postazione e gli utenti transitanti su Via S. Gottardo, in direzione sud, era al massimo di 6 metri.

                                         Da parte mia, notavo il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________, usare un telefono senza dispositivo "mani libere". Questi teneva con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio.

                                         Faccio rimarcare che, nel caso vi fosse un minimo dubbio sull'infrazione (es. mano appoggiata all'orecchio senza intravedere la presenza di un telefono oppure toccarsi l'orecchio come pure il cuoio capelluto) non viene comunicato il fermo del veicolo. [...]";

                                         che le constatazioni di polizia, come rileva a ragione il ricorrente, non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

 

                                         che in concreto non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo l'agente denunciante – sicuro di avere notato “il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________ " che "teneva con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio” (rapporto citato, pag. 1 nel mezzo) – possa ragionevolmente aver confuso l’azione descritta con l'atto di "spostare il telefono dalla tasca della camicia al vano porta-oggetti" (ricorso, pag. 1 secondo paragrafo);

 

                                         che sotto questo profilo, nulla induce pertanto a scostarsi dagli accertamenti dell'agente, il quale non aveva del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuro di un fatto a lui incerto;

 

                                         che neppure giova al ricorrente lamentare il difetto di una "seppur minima prova concreta" (osservazioni del 6 novembre 2004, verso il basso), ove solo si consideri come l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un agente di polizia com'è il caso in concreto;

 

                                         che il ricorrente sottolinea, per altro verso, che la distinta delle telefonate allegata al ricorso proverebbe l'assenza di chiamate in uscita nel momento indicato nel rapporto di contravvenzione (ore 14.05); onde il dovere dell’autorità – di fronte al rifiuto dell’operatore telefonico di fornire indicazioni sulle telefonate in entrata – di verificare il preteso impiego del cellulare;

 

                                         che la possibile assenza di telefonate – in entrata e in uscita – non permetterebbe tuttavia lontanamente di escludere, comunque sia, che l’insorgente abbia impiegato altrimenti il cellulare nelle circostanze descritte dalla polizia,

                                        non fosse altro per chiamare un numero occupato; un eventuale complemento 

                                        istruttorio in proposito non recherebbe dunque chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;

 

                                        che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata;

 

                                         che a ragione la Sezione della circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’OMD, con i relativi oneri processuali;

                                        

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).