Incarto n.
30.2004.305/AMM

24378/210

Bellinzona

25 febbraio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 ottobre 2004 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 24378/210 del 1° ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 19 ottobre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 1° ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere posteggiato il proprio veicolo, il 18 giugno 2004 a Balerna, “prima di un’intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale”;

                                        

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 ottobre 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 19 ottobre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 37 cpv. 2 prima frase LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; ciò vale – fra l'altro – prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza degli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti di posteggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 212.1);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere posteggiato il proprio veicolo “prima di un’intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale” (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia comunale di Chiasso l’8 settembre 2004);

 

                                         che l'insorgente fa valere quanto segue:

                                         “Vi faccio presente che sono tuttora invalido, avendo pure il contrassegno (certificato tipo A per invalidi)!!! […]

                                         Dato che nelle vicinanze della mia abitazione non ci sono posteggi per invalidi, l’unico posto è dove la metto tuttora nello stesso punto dove ho ricevuto la contravvenzione dalla polizia comunale di Balerna.

                                              1. addirittura non esiste nessun divieto di sosta, in quel punto!

                                              2. non esiste nessun tipo di segnale che afferma il divieto di fermata!

                                              3. il certificato tipo A mi autorizza a posteggiare!

                                         Dato che se non apro completamente la portiera dell’auto, non riesco a scendere, dato che ho una protesi alla gamba sinistra.

                                         Dunque per me posteggiare la mia auto nei posteggi normali, come afferma il __________. __________ della polizia comunale di Balerna mi è impossibile, altrimenti non mi sarei sottoposto al controllo medico per ottenere il permesso tipo A per invalidi.

                                         […]”;

 

                                         che gli art. 31 lett. d e 32 lett. c RALCS consentono per vero al titolare di un permesso speciale per disabili di “parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle immediate vicinanze”;

 

                                         che ciò posto, il ricorrente era bensì autorizzato a posteggiare in deroga alle norme ordinarie della circolazione, ma solo nella misura in cui il veicolo non intralciasse il traffico (cfr. anche le spiegazioni sul retro del permesso allegato al ricorso, lett. d);

                                         che in concreto, la fermata e il posteggio di un autoveicolo a meno di 5 metri da un’intersezione costituisce – di per sé – un ostacolo alla circolazione, ove solo si consideri come il divieto sancito dagli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC altro non fa che concretare il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCS (cfr. anche le relative note marginali, che richiamano esplicitamente quest’ulti­ma disposizione);

 

                                         che del resto lo stesso agente denunciante – chiamato a esprimersi sulle doglianze ricorsuali – ha sottolineato come il veicolo del multato, nel luogo in cui era posteggiato, ostacolava “l’entrata su Via __________, e la visuale in uscita su Via __________” (rapporto del 18 ottobre 2004, punto 2, sul quale il multato non si è espresso per mancato ritiro del plico raccomandato);

 

                                         che le giustificazioni addotte dall’insorgente non gli consentivano in definitiva di posteggiare nelle modalità ravvisate dall’autorità di primo grado, e ciò a prescindere dalla titolarità di un permesso per disabili e dalla lamentata impossibilità di far capo ai posteggi ordinari;

                                        

                                         che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, l’entità della multa corrispondendo altresì all’importo sancito dal predetto allegato 1 al­l’OMD per questo genere di trasgressioni alle norme della circolazione;

 

                                         che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare del caso specifico;

 

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC; 31 lett. d e 32 lett. c RALCS; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).