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Incarto
n. 24203/203 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 ottobre 2004 presentato da
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RI 1 |
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contro
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la decisione n° 24203/203 del 1°ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il 27 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 1°ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 440.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo __________ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.
La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 173 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 155 km/h".
B. Si rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata ritirata dalla ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a trasmettere nuovamente alla destinataria una copia per conoscenza per posta semplice.
Prima di addentrarsi nel merito, assodata la competenza della Pretura penale - che peraltro aveva già ricevuto lo scritto 27 ottobre 2004 in copia - quale autorità di ricorso contro le decisioni della Sezione della circolazione, occorre pertanto verificare la tempestività del ricorso e in particolare se l'insorgente ha ottemperato il termine perentorio di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata alla destinataria nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che la destinataria dovesse contare sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 26 agosto 2004.
Nel caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 1°ottobre 2004; ammettendo nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente che la raccomandata sia stata avvisata lunedí 4 ottobre si rileva come dal giorno successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto l'11 ottobre 2004.
A far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, scaduto in data 26 ottobre 2004.
Pertanto il ricorso, spedito il giorno successivo per posta A, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
E. In via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario: