Incarto n.
30.2004.334/pg

25629/210

Bellinzona

15 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27 ottobre 2004 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

la decisione 15 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione e dal ricorrente;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Con decisione 15 ottobre 2004, n° 25629/210, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                       "alla guida del veicolo targato __________ ha circolato nell’abitato di Stabio alla velocità superante i 60 km/h ivi prescritti.

                                       Velocità accertata con apparecchio radar: 100 km/h

                                       Velocità punibile dedotta la tolleranza: 95 km/h"

 

                                         Fatti accertati l’8 settembre 2004 in territorio di Stabio. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

 

                                         La somma di fr. 830.- (ottocentotrenta) é già stata versata a titolo cauzionale all’Ufficio cantonale di esazione, Bellinzona.

 

 

                                   B.   Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l’annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

                                   

considerato                      in diritto

 

                                 1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr                                .

                                        

                                 2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

                                         · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

                                         · i delitti previsti dalla LCStr;

                                         · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

                                          cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

                                          qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

                                          RALALCStr 26.10.1985).

                                         

                                        L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

                                        punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

                                        distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

                                        per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

                                       

 

                                        2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

                                       dei limiti di velocità, il conducente, che su un tratto di strada all’interno di un abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

 

 

 

                                3.     3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

                                       circolato ad una velocità punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi vigente. Alla luce della  giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.

 

                                       Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

                                       Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.

 

                                        3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

                                        trasmessi al Ministero pubblico.

 

 

Per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2  e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         1.1 La decisione 15 ottobre 2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è

                                               annullata.

                                         1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico, Lugano

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario: