Incarto n.
30.2004.350/AMM

27901/290

Bellinzona

8 febbraio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004 presentato da

 

 

 RI 1,

 

contro

 

la decisione n. 27901/290 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli – il 9 settembre 2004 a __________ – omettendo inoltre “di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;

                                        

                                         che  RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel quale contesta il secondo reato e postula una conseguente riduzione della multa;

 

                                         che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1, 95 n. 1 LCS e 19 cpv. 1 lett. a OSS – di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli, il 9 settembre 2004 a __________, e di avere omesso nel contempo “di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre”;

 

                                         che la ricorrente non contesta la prima infrazione (“mi scuso di non aver osservato il segnale di divieto …”), ma insorge contro la seconda, dolendosi in sostanza di non dovere più ricorrere agli occhiali da vista e di averne dato tempestiva comunicazione all’autorità;

 

                                         che in un certificato dell’8 novembre 2004 allegato al ricorso, il dr. __________ ha attestato per vero di aver visitato l’interessata il 9 luglio 2004 e di averla ritenuta “idonea alla guida senza occhiali”;

 

                                         che a ragione l’insorgente ritiene perciò di non avere commesso il relativo addebito, tant’è che l’autorità di primo grado – preso atto delle doglianze ricorsuali – si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

 

                                         che nondimeno, nella copia della licenza di condurre allegata al ricorso (rilasciata il 16 settembre 2004, ossia dopo i fatti) figura ancora l’obbligo di far capo a un mezzo di correzione della vista (codice “01” indicato sul retro del documento);

 

                                         che invano si cercherebbe d’altro canto nel fascicolo processuale il benché minimo indizio atto a suffragare l’asserito annuncio del cambiamento all’auto­rità competente, per il quale l’art. 26 cpv. 1 OAC prescrive del resto la presentazione della licenza;

 

                                         che per siffatta omissione, l’allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.– (infrazione n. 106.1), mentre l’inosservanza di un divieto di circolazione per gli autoveicoli è punita con una multa di fr. 100.– (infrazione n. 304.3);

 

                                         che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa a fr. 120.– e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio;

 

                                         che nulla induce altresì a ritenere che l’interessata – fosse stata inizialmente multata per queste sole infrazioni disciplinari – sarebbe stata indotta a contestarle in procedura ordinaria; essa deve quindi essere esentata anche dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 e 95 n. 1 LCS; 19 cpv. 1 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza tasse o spese.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 .

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).