Incarto n.
30.2004.352/AMM

26622/206

Bellinzona

28 febbraio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 novembre 2004 presentato

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 26622/206 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell’OLR2 concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro”, così come di avere “omesso di conservare e classare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 17 agosto 2004 a Porza;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto a una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 novembre 2004, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2 – di non avere osservato, quale tassista, le norme concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro, così come di avere “omesso di conservare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione” (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 2 settembre 2004 della polizia cantonale e all’allegato rapporto di controllo aziendale);

 

                                         che le argomentazioni ricorsuali, per quanto di rilievo ai fini dell’odierno giudizio, si esauriscono nelle seguenti censure:

                                         “[…] Il lavoro è poco e la legge dice che per il conducente indipendente il tempo di guida equivale al tempo di lavoro. Infatti io il tachigrafo lo accendo solo quando sto effettuando servizio taxi (ossia quando ho il cliente a bordo). Quello che faccio quando non ho clienti a bordo, sono affari miei.

                                         Per quello che riguarda il fatto che la documentazione non è completa, posso solo ribadire che ci sono 2 possibilità: o che io mi sono dimenticato qualcosa (è passato quasi un anno da settembre 2003 ad agosto 2004) quando ho radunato tutti i dischi da me infilati in una busta gialla, oppure che l’addetto al controllo o qualche altro personaggio abbiano volutamente fatto sparire qualche cosa per poi dimostrare che ho torto.

                                         Comunque nel caso dovessi pagare, voglio precisare che io la somma richiesta per pagare la contravvenzione non ce l’ho perché io non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro. […]”;

 

                                         che né il poco lavoro né tanto meno la legge consentivano al multato di accendere il tachigrafo solo con il cliente a bordo, ove solo si consideri che l’art. 15 cpv. 1 e 2 OLR2 impone di tenere il cronotachigrafo sempre in funzione, anche durante eventuali corse di carattere privato con il veicolo;

 

                                         che sulla documentazione carente, nulla agli atti permette di avvalorare l’adombrata sottrazione intenzionale di documenti ai danni dell’insorgente, tant’è che lo stesso multato, nelle sue osservazioni del 17 settembre 2004

                                         alla polizia, aveva riconosciuto la sua colpa (punto 2: “sulla mancanza di documentazione, non voglio discutere. Dopo quasi un anno, qualcosa può es­sere sfuggito”);

 

                                         che invano si cercherebbe per finire nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento da cui si possa desumere la situazione finanziaria dell’interessato, non bastando certo l’affermazione secondo cui “non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro”;

 

                                         che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'entità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

 

                                         che la postulata rateazione della multa esula dalla cognizione di questo giudice, l’interessato dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;

                                   

                                         che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito dagli oneri dell'odierno giudizio (art. 15 LPContr), contenuti in soli fr. 150.– per tener conto della natura particolare dell’impugnativa;

 

per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).