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Incarto
n. 26790/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 novembre 2004 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 26790/204 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, senza addebitargli tasse o spese, per avere posteggiato il proprio autoveicolo, il 31 luglio 2004 a __________, “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel quale postula una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 30 cpv. 1 prima frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv. 2 lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato il proprio veicolo “in un area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale di Locarno);
che l’insorgente “non contest[a] l’infrazione, che in buona fede c’è stata, ma piuttosto l’ammontare della contravvenzione di 120.– che mi pare decisamente esagerata” (ricorso, punto 7, con riferimento alle circostanze evocate ai punti 1–6 da cui l’interessato desume la postulata riduzione della multa);
che le ragioni addotte dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri che l’autorità si è limitata a infliggere la sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1);
che del resto la Sezione della circolazione aveva tenuto conto delle analoghe argomentazioni avanzate in prima sede (cfr. osservazioni del 7 agosto 2004) rinunciando a prelevare gli usuali oneri della sua decisione;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;
che la natura particolare dell’impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).