Incarto n.
30.2004.364/KRM

26823/204

Bellinzona

4 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004 presentato da

 

 

 RI 1

rappr. da: RA 1  

 

contro

 

la decisione 29 ottobre 2004 n. 26823/204 emessa dalla Sezione della circolazione, 

 

viste                                  le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione 29 ottobre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il seguente motivo:

                                         “Alla guida dell’autocarro TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.

 

                                         Fatti accertati il 25 agosto 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

 

                                         Il segnale <Peso massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2 OETV).

 

                                         Per l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.

 

                                 4.     Il ricorrente nel proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire sostenendo che “Il Signor RI 1 Ivano è dipendente della sottoscritta [ditta RA 1] in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________ rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________, situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria, specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data 20.9.2002, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino a 18 t in Via __________”.

 

                                 5.     In concreto questo giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla commissione del reato indicato nella decisione impugnata.

 

                                         Del resto, la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa autorità.

 

                                         In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse nè spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: