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Incarto
n. 27944/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17 novembre 2004 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 27944/204 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 29 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 novembre 2004, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere eseguito una manovra di retromarcia per posteggiare un’automobile – il 30 luglio 2004 verso le ore 16.15, su corso Pestalozzi a Lugano, prima del semaforo all’incrocio con via Pretorio – e avere urtato un pedone che si trovava a tergo;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2004, nel quale postula l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 29 novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale concreta il dovere di prudenza sancito dall’art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione;
che il conducente in procinto di entrare nella circolazione, di voltare il veicolo o di fare marcia indietro non deve altresì ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4 LCS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere eseguito una manovra di retromarcia per posteggiare un autoveicolo e avere urtato un pedone che si trovava a tergo;
che la decisione impugnata fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto dell’11 agosto 2004, pag. 4):
“Il conducente __________ proveniente da __________ era intenzionato a raggiungere il centro città di Lugano. Poco prima dell’impianto semaforico esistente all’incrocio Corso Pestalozzi/Via Pretorio arrestava il suo veicolo onde posteggiare sui parcheggi esistenti su Corso Pestalozzi. A questo punto, a suo dire, azionava l’indicatore di direzione destro ed iniziava una manovra di retromarcia. Giunto a metà parcheggio sentiva un lieve colpo allo spigolo posteriore destro. Notava quindi di aver urtato la pedone __________.
__________ dichiarava di aver guardato unicamente a sinistra, siccome la strada era una strada a senso unico, e di aver attraversato senza usufruire delle apposite strisce pedonali.
A seguito dell’urto la pedone cadeva al suolo sulla schiena e batteva il capo riportando una ferita lacero contusa alla parte posteriore del capo”;
che il ricorrente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di avere eseguito la manovra di retromarcia prestando la massima attenzione (“non ero distratto da niente, ho guardato più volte negli specchietti retrovisori, quello centrale e quello a lato della vettura ho messo il segnalatore di direzione ecc.”: ricorso, punto 2);
che sempre stando all’interessato, l’infortunio sarebbe dovuto alla sola colpa del pedone, il quale “è sceso dal marciapiede nello stesso momento in cui stavo compiendo la manovra di retromarcia”, omettendo di utilizzare il passaggio pedonale situato a 20 m di distanza e con lo sguardo rivolto altrove (ricorso, punto 1);
che non giova tuttavia all’insorgente prevalersi delle colpe del pedone, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;
che l’innegabile disattenzione del pedone non esimeva pertanto il ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che sul comportamento del multato, egli si è così espresso davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale d'interrogatorio allegato al rapporto citato, pag. 1 verso il basso):
“[…] Giunto poco prima del semaforo esistente all’incrocio Corso Pestalozzi - via Pretorio era mia intenzione parcheggiare il veicolo nei parcheggi laterali di Corso Pestalozzi. Al momento dei fatti non vi erano precipitazioni, il fondo stradale in asfalto era quindi asciutto e sia la visibilità che la visuale erano buone. Arrestavo il veicolo e mi sinceravo che da tergo non giungessero veicoli. A questo punto azionavo l’indicatore di direzione destro ed iniziavo una manovra di retromarcia. Arrivato a metà del parcheggio ho sentito un lieve colpo allo spigolo posteriore destro. Notavo quindi di aver urtato con lo spigolo menzionato in precedenza una donna. A seguito dell’urto subito la donna cadeva a terra battendo il capo. […]”;
che se l’insorgente avesse prestato la debita attenzione, non si spiega in che modo egli abbia potuto scorgere il pedone – foss’anche sceso improvvisamente e imprudentemente dal marciapiede – solo dopo averlo urtato e prima che cadesse a terra;
che non è dato altresì di vedere con quale cognizione l’insorgente possa
esprimersi sul momento e sul modo in cui il pedone è sceso dal marciapiede, se egli dichiara di non averlo neppure visto prima dell’urto (verbale citato, loc. cit.);
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione – a prescindere dalle colpe dell'altra protagonista – non potendosi seriamente concludere che il pedone si trovasse fuori dalla visuale del multato negli istanti precedenti l’urto;
che la sanzione inflitta, per finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).