Incarto n.
30.2004.369/da

27213/209

Bellinzona

28 febbraio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 5 novembre 2004 n. 27213/209 emessa CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni  del 13 dicembre 2004 presentate dalla CRTE 1;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto:

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione del 5 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e alle spese di fr. 10.--, per avere illecitamente posteggiato il veicolo targato TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

 

                                         Fatti accertati il 24 giugno 2004 in territorio di Locarno, in zona __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, art. 30 cpv. 1 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di essere a beneficio di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dalla Polizia Comunale della Città di Locarno al fine di usufruire dei posteggi ubicati in zona __________.

                                   

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

2.     Giusta gli art. 30 cpv. 1 e 4 OSStr, il segnale «Divieto di parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale.

                                         Le deroghe temporanee al divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11).

 

3.     Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 4.     Nella fattispecie la CRTE 1 rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, d’aver violato il segnale di “Divieto di parcheggio” (2.50).

 

                                 5.     La ricorrente non contesta il fatto di aver parcheggiato in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio, ma giustifica il proprio agire asserendo di avere il diritto di posteggiare il proprio veicolo in zona __________ in qualità di beneficiaria di una regolare autorizzazione di parcheggio. Produce con il ricorso copia di siffatta autorizzazione, specificando che al momento dell’asserita infrazione non era visibile, poiché “quel giorno era scivolata malauguratamente dal cruscotto”.

                                         Il foglio non riporta né il nome del titolare dell’autorizzazione, né il numero di targa della sua automobile.

 

                                 6.     La Polizia comunale di Locarno nelle proprie contro-osservazioni rileva che il nome della ricorrente non figura nella lista dei detentori di un’autorizzazione di posteggio per il __________. Questo fatto ha indotto la CRTE 1 a proporre nelle sue osservazioni la reiezione del ricorso.

 

7.     Invitata a prendere posizione sulle contro-osservazioni della polizia, l’insorgente ha precisato con lettera del 26 dicembre 2004 di essere insegnante di educazione visiva all’Alta scuola pedagogica e di avere utilizzato in tale veste e con relativa autorizzazione il posteggio di __________, svolgendosi le sue lezioni il giorno dell’asserita infrazione nelle aule della scuole comunali di __________.

        Alle osservazioni ha allegato una dichiarazione, nella quale il direttore della scuola attesta che la signora RI 1 utilizzava il posteggio come insegnante con regolare permesso rilasciato dal Comune di Locarno.

        Si deve concludere che la ricorrente era autorizzata a posteggiare in __________, usufruendo si un’autorizzazione rilasciata all’ASP.

 

8.     E’ ben vero che l’autorizzazione di posteggio non era visibile dietro il cruscotto.

        Agli atti non vi è tuttavia nulla che permetta di desumere che l’esposizione del foglio fosse un presupposto di validità del permesso. Ne segue che per poter posteggiare è sufficiente essere in possesso di un’autorizzazione, senza che sia necessario metterla in vista all’interno del veicolo.

 

9.     Ciò posto l’insorgente non ha commesso alcuna infrazione.

        Il ricorso è di conseguenza accolto e la decisione impugnata annullata senza prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio.

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 e 4 OSStr; 19 cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 9 novembre 2004 è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                   

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: