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Incarto
n. 166 290 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 dicembre 2004 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 166 290 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona, |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 dicembre 2004 la Divisione dell’ambiente ha ritenuto RI 1 colpevole di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente due canne”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, l’ha privato del diritto di pesca per un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005) e ha posto a suo carico oneri di complessivi fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 dicembre 2004, nel quale chiede in sostanza di soprassedere alla privazione del diritto di pesca;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 6 LCP permette l’esercizio della pesca solo con gli attrezzi e i sistemi definiti nel regolamento, il quale vieta – fra l’altro – l’uso contemporaneo di più di una canna (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCP);
che chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge cantonale sulla pesca e alle relative norme di applicazione è punito con una multa sino a fr. 5’000.– (art. 32 cpv. 1 LCP);
che oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2 LCP, o in altri casi di grave violazione della legislazione cantonale, l’autorità giudicante può inoltre condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca (art. 33 LCP);
che la Divisione dell’ambiente rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena citate, di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente due canne”;
che sempre stando all’autorità di primo grado, “il denunciato nel corso degli ultimi 5 anni ha gravemente e reiteratamente trasgredito alle normative sulla pesca”, sicché “la prognosi circa il suo comportamento è sfavorevole”; donde la multa di fr. 200.– e la privazione del diritto di pesca per un anno;
che il ricorrente non nega di essere incorso nell’infrazione rimproveratagli né contesta i precedenti (“consapevole di aver effettivamente più volte trasgredito alle vigenti normative sulla pesca”; “ammetto che la mia condotta nelle specifiche situazioni non sia stata ne corretta ne tantomeno rispettosa delle leggi vigenti”); si dice però affranto “dinnanzi ad una così severa privazione del diritto di pesca, la passione che da anni coinvolge quotidianamente il mio tempo libero. Insomma, il mio unico, splendido hobby”, e auspica un riesame del provvedimento “commutando eventualmente la pena in un’ulteriore (comunque dolorosa) sanzione amministrativa”, la quale “avrebbe anche valore quale ‘ultimatum’ nei miei confronti”;
che né l’ammissione delle proprie colpe né il dichiarato impegno a rispettare la legge giovano tuttavia all’insorgente, ove si considerino le sue gravi e reiterate trasgressioni alle norme sulla pesca evocate nella decisione impugnata (quinto paragrafo), che si aggiungono all’attuale infrazione: “6.2.2000: pesca senza patente in zona di divieto; 11.8.2002: pesca in zona di divieto; 11.1.2004: pesca senza patente + pasturazione”;
che il fatto di avere in tali occasioni “regolarmente pagato le sanzioni amministrative del caso” (ricorso, secondo paragrafo) non ha del resto trattenuto l’interessato dal commettere un’ennesima violazione della legge, inducendo così la Divisione dell’ambiente ad adottare un provvedimento più incisivo della sola sanzione pecuniaria;
che ciò posto, la decisione dell’autorità di primo grado di privare il contravventore del diritto di pesca per un anno, in applicazione del predetto art. 33 LCP, resiste in definitiva alla critica;
che il ricorso è destinato pertanto all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 6 e 32 segg. LCP; 6 cpv. 2 lett. d e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: