Incarto n.
30.2004.393

30316/202

Bellinzona

4 agosto 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da

 

 

RI 1 ,

 

contro

 

la decisione n. 30316/202 del 3 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

viste                                  le osservazioni del 10 gennaio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                 che la Sezione della circolazione, con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2004 in territorio di Massagno:

 

                 “alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «divieto di accesso»”;

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr;

 

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

 

considerato                       in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

 

                                         che con scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell’11 maggio 2005 della Polizia di __________;

 

                 che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di “divieto d’accesso” (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3 prima frase OSStr);

 

                 che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);

 

                 che la Sezione della circolazione ha sanzionato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di accesso;

 

                                         che l’insorgente nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:

                                         “Il mio rifiuto a pagare la multa e [sic] giustificato dal fatto che io non ho mai commesso l’inosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza intelligente e furba da non lasciare un’auto ferma tutto il giorno, posteggiata in senso contrario. […] Comunque sottolineo conosco la strada ed è perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso l’infrazione” (cfr. ricorso)

non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al riguardo […] Non c’è alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di non rispettare il segnale di divieto d’accesso. Inoltre come menzionato l’auto è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non l’avrei mai lasciata alla portata della polizia […] Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa la multa, se l’auto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di sicuro l’avrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato […] Io sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata“ (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)

ed inoltre:

L’auto, infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione” (cfr. osservazioni del 2 giugno 2005);

 

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

 

                                         che dallo schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte anteriore del veicolo;

 

                                         che le contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell’11 maggio 2005 sono state firmate da un superiore dell’agente denunciante, il quale non ha quindi personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile 2005, di essere stato lui stesso a constatare l’infrazione, a staccare la contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli l’agente denunciante non ha quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione più credibile di quella dell’insorgente;

 

                                         che questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non perviene di conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nell’infrazione rimproveratale dall’autorità di primo grado;

 

                                         che persistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

- Sezione della circolazione, Camorino;

- RI 1

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: