Incarto n.
30.2004.60 ROC/MAM

30.2003142 / 10956/002

Bellinzona

12 marzo 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sulla domanda di revisione 27 febbraio 2004 presentata da

 

 

 

____________  ____________, ____________

 

contro

 

la sentenza 19 agosto 2003 emanata dalla Pretura Penale di ____________

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

1.Con risoluzione no. ____/_____/___ del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, ____________, è stata inflitta ad ____________ ____________, ____________, una multa ammontante a Fr. 340.- (trecentoquaranta) oltre a tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per complessivi Fr. 30.- (trenta), per avere egli, in data 3 febbraio 2003 alle ore 09.34 in territorio di ____________, località Via ____________, circolato alla guida della vettura ____________, ad una velocità superante i 50 km/h colà prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 71 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h).

2.Con tempestivo ricorso 17 aprile 2003, ____________ ____________ ha postulato l’annullamento della precitata decisione dipartimentale.

3.Con sentenza 19 agosto 2003, regolarmente passata in giudicato, lo scrivente Giudice ha pronunciato la reiezione del ricorso, confermando pedissequamente la risoluzione impugnata ed accollando al ricorrente l’ulteriore importo di Fr. 300.- (trecento) a titolo di tasse e spese di giustizia relative alla procedura ricorsuale.

4.Con istanza di revisione 27 febbraio 2004 /1 marzo 2004, ____________ ____________ postula ora l’annullamento del pronunciato pretorile, rilevando che il Dipartimento, con sua risoluzione 19 settembre 2003 (doc. D),  avendo considerato, dopo attento riesame degli atti, che il denunciato non risultava concretamente essere l’autore della contravvenzione in oggetto - e per la quale è stato reso responsabile il di lui figlio, ____________ ____________, ____________, che ha già provveduto al pagamento integrale della multa e relative tasse e spese (doc. E) - ha decretato l’abbandono del procedimento contravvenzionale a suo tempo promosso nei confronti di ____________ ____________.

5.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni definitive, è data la revisione per i motiivi dell’art. 299 del Codice di procedura penale. In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la revisione del processo ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata da reato di terza persona (art. 299 lett.a CPP), o quando esistano fatti rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art. 299 lett.c CPP).

6.Stante tutto quanto precede, visto il documento di causa prodotto in questa sede sub doc. D ed accertata l’estraneità del richiedente in relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che ____________ ____________ non abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 19 agosto 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del richiedente della multa come pure delle tasse e delle spese, eventualmente già riscosse, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).

 

per questi motivi                 richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;

 

pronuncia                 1.     La domanda di revisione 27 febbraio 2004 presentata da ____________ ____________, ____________, è accolta.

 

                                  §     Di conseguenza, la sentenza 19 agosto 2003 della Pretura Penale di ____________ (inc. no. ____._____.___) è annullata con tutti i suoi effetti.

 

                                 §§     Di conseguenza la risoluzione no. __________/____del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, ____________, è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al presente giudizio.

 

                                 3.     Intimazione:

 

- Sezione della Circolazione, ____________,

- Avv. ____________ ____________ ____________, ____________

 

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi