Incarto n.
30.2004.7/pg

35586/090/GG

Bellinzona

15 gennaio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 31 dicembre 2003 presentato da

 

 

_________  SA, _________,

 

contro

 

la decisione _________  _________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione _________  _________  2003 ha inflitto _________  SA una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo TI _________  _________  in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata.

 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava  ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la _________  SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

 

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

 

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso _________  _________  2003 è accolto.

                                         § Di conseguenza è annullata la decisione n° _________  /_________  del _________  _________  2003 emessa dalla sezione della circolazione.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, Camorino,

_________  SA, _________,

 

 

Il presidente:                                                                        Il cancelliere: