Incarto n.
30.2004.90/pg

4426/290

Bellinzona

2 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 marzo 2004 presentato da

 

 

RI1

 

contro

 

 

la decisione 20 febbraio 2004 emessa d _CRTE1

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

 

 

                                 A.     Il 10 marzo 2004 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 febbraio 2004 con cui _CRTE1 gli ha inflitto una multa di fr.  500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver effettuato alla guida del veicolo articolato __________ un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosagggio.

 

                                 B.     Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 23 febbraio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 9 marzo 2004.

                                         Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                Il cancelliere: