Incarto n.
30.2005.105

7151/403

Bellinzona

21 dicembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione dell’11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo “mani libere”.

 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che alla guida del veicolo all’orario della contravvenzione c’era sua moglie __________

 

                                   

                                   

                                 3.     Di conseguenza alla luce delle dichiarazioni del ricorrente - peraltro comprovate da alcune dichiarazioni scritte di terze persone -  il ricorso deve essere accolto, senza ulterioremente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti dell’autrice dell’infrazione.

 

 

 

per questi motivi                 visti gli artt. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

 

                                  §     Di conseguenza è annullata la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della Circolazione.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario: