Incarto n.
30.2005.112/AMM

05 295/207

Bellinzona

30 agosto 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

 

viste                                  le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre 2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

                                        

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

 

                                         che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

 

                                         che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

 

                                         che stando alla ricorrente, “io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada [...]”;

 

                                         che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della Guarda Nacional Republicana in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica de sua esposa RI 1

 

                                         che nelle osservazioni 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti” (pag. 2, punto 2);

 

                                         che non si può tuttavia escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 – con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine prescritto;

 

                                         che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

                                         che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

,.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: