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Incarto
n. 05 295/207 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre 2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;
che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);
che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che stando alla ricorrente, “io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada [...]”;
che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della Guarda Nacional Republicana in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica de sua esposa RI 1”
che nelle osservazioni 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti” (pag. 2, punto 2);
che non si può tuttavia escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 – con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine prescritto;
che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;
che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: