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Incarto
n. 1225/909 1205/605 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi del 1° aprile 2005 presentati da
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RI 1, __________, difeso da: DI 1 |
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contro |
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le decisioni n. 1225/909 e n. 1205/905 del 18 marzo 2005 emesse dalla Sezione forestale, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Con due decisioni del 18 marzo 2005, la Sezione forestale ha inflitto ad RI 1 due multe:
una multa di fr. 14'250.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr. 150.-, per avere “fatto eseguire il taglio di alberi e il deposito di materiale di scavo sui mappali n. __________, __________, __________ e __________, nel comune di __________”;
e l’altra di fr. 20'000.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr. 200.-, per avere “fatto eseguire diversi interventi non autorizzati in area boschiva – parcheggio di almeno 12 rimorchi (bilici), spargimento di circa 15 mc di ghiaia, taglio di 22 alberi aventi un volume complessivo di 19.09 mc, deposito di circa 3'600 mc di materiale di scavo – sui mappali n. __________, __________, __________ in località __________, nel comune di __________”.
Fatti accertati rispettivamente il 6 aprile e il 5 febbraio 2004.
Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo.
B. Contro le predette pronunce RI 1 è insorto con due ricorsi del 1° aprile 2005, in cui postula in sostanza la riduzione della prima multa, l’annullamento della seconda e il relativo adeguamento degli oneri di giustizia.
C. Con osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione forestale propone per contro la reiezione di entrambi i gravami e la conferma delle decisioni impugnate.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono ricevibili in ordine.
L a domanda del ricorrente intesa ad assumere ulteriori prove non merita accoglimento, poiché la situazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica; gli atti di causa sono dunque completi e nulla osta all’esame dei ricorsi nel merito senza l’assunzione di altre prove.
2. Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.
Per l’art. 21 RLCFo, sono considerate utilizzazioni dannose in particolare: il pascolo in bosco (lett. a); il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale (lett. b); la limitazione in crescita delle piante ad eccezione della potatura delle selve (lett. c); piccole costruzioni o piccoli impianti non forestali, per i quali non è necessaria un’autorizzazione di dissodamento (lett. d).
Il taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo). Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione (art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo).
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con l’arresto o con la multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa (cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale (cpv. 4).
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3. In via preliminare si rileva che la responsabilità per un’infrazione commessa nell’azienda di una persona giuridica incombe a coloro che hanno compiuto, in qualità di organo sociale, i fatti incriminati (cfr. DTF 100 IV 38 cons. 2 c; 97 IV 200 cons. 1 d). Come si vedrà meglio nel seguito, è a giusto titolo che la Sezione forestale ha agito nei confronti di RI 1.
4. Relativamente alla prima risoluzione citata (n. 1225/909), nell’evenienza concreta la ditta ha ammesso i fatti al momento dell’accertamento:
“martedì __________ il forestale di settore vedeva un camion della ditta denunciata mentre scaricava materiale di scavo in area forestale, lungo la sponda sinistra del fiume __________ e più precisamente sul mappale __________ (demanio) e __________ del Comune di __________. Alla domanda di chi gli avesse ordinato di scaricare quel materiale in quel luogo, l’autista rispondeva di aver ricevuto l’ordine dal signor __________ che si trovava sul posto nella vicina discarica. Il signor __________ raggiungeva dopo pochi minuti il luogo della discarica abusiva dove alle domande poste dal forestale rispondeva di aver tagliato le piante e depositato il materiale con il consenso dei proprietari del mapp. __________. Il forestale di settore gli ordinava verbalmente l’immediata sospensione degli scarichi abusivi […] Nel corso di un successivo sopralluogo costatavamo un altro deposito abusivo di materiale di scavo nell’area forestale dei mappali __________ e __________ di __________ adiacenti alla discarica gestita dalla stessa ditta. A seguito dei rilievi da noi eseguiti abbiamo costatato in dettaglio: taglio abusivo di ca. 20 piante di robinia per un totale di 10 m3 di legna (arrotondato per difetto) nel bosco dei mappali __________ e __________; il deposito abusivo di 950 m3 (arrotondato per difetto) di materiale di scavo nell’area forestale dei mappali __________ e __________ (800 m3) come anche __________ e __________ (150 m3). Si veda la documentazione fotografica ed il piano del rilievo allegati)” (cfr. rapporto di contravvenzione del 2 luglio 2004 pag. 1).
Solamente in seguito il multato ha asserito che non v’era stata alcuna ammissione in merito al taglio degli alberi, pur non negando degli interventi sui mappali in oggetto:
“per i fondi __________-__________ di __________ […] non risulta per niente vero che il signor __________ abbia sostenuto che la ditta abbia proceduto anche un taglio di 20 alberi. Le piante erano già state da tempo soppresse, ma questo non certamente dagli ausiliari della resistente. Altre persone erano presenti da tempo a tagliar legna e a recuperarla sui bordi del fiume __________. Inoltre sui mappali in oggetto erano già stati riposti da tempo, non si sa da chi, inerti di vario genere (ca. 650 m3). La __________ ha solo operato una preliminare sistemazione del mucchio di materiale già presente e unicamente nella giornata 6 aprile 2004 aveva anch’essa scaricato del materiale di riempimento fino al livello stradale. In una sola giornata e con un solo autoveicolo pesante a disposizione risulta impossibile aver depositato 800 m3 di materiale, al massimo saranno stati una decina di viaggi per complessivi ca. 100 m3. […] fondi __________ di __________: Per quanto riguarda il deposito di materiali su questi fondi la __________ ammette di aver proceduto a lato della discarica a deponia di un massimo di 75/80m3 e non 150 m3 come da voi valutato. Il materiale è stato sistemato convenientemente con la creazione di una scarpata seminata a prato fino ai limiti del bosco esistente. Questo intervento non può certamente essere considerato una grave violazione, se si tien conto dell’intera area circostante“ (cfr. osservazioni del 19 ottobre 2004).
In sede di ricorso, il ricorrente ribadisce in sostanza le medesime argomentazioni delle osservazioni precitate, allegando di non essere il responsabile del taglio degli alberi, che sarebbe stato effettuato dagli addetti cantonali e il legname sarebbe stato recuperato da privati; adducendo che il deposito di 100 m3 di materiale ha giovato all’area boschiva e lamentando una violazione del principio della proporzionalità per l’ammontare della multa.
Giova ricordare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non è perciò d’ausilio al ricorrente evocare le azioni di terzi, di cui non fornisce generalità e che non ha minimamente provato, per liberarsi da quanto rimproveratogli dalla Sezione forestale.
L’allegata miglioria dell’area boschiva non trova alcun riscontro probatorio e soprattutto non legittima l’iniziativa privata intesa a modificare il bosco. Anzi vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione della foresta (cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), a tal fine la legislazione federale e cantonale impone un regime di autorizzazione per gli interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) ed esige una formazione specializzata per gli operai forestali (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre notare che l’interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato; l’imperativo di conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).
In merito al deposito di materiale, che, a dire dell’insorgente, sarebbe stato presente già da tempo: “sui mappali __________ e __________ vi era depositato da molto tempo, se non da anni, un mucchio di materiale […] la presenza di materiale poteva essere notata da tutti proprio per il fatto che lo stesso era ai bordi della precitata via di transito” (cfr. ricorso pag. 2); si rileva che non vi è nessuna testimonianza o altro documento che dimostri tali affermazioni. Se la tesi ricorsuale fosse vera, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna difficoltà a produrre le relative testimonianze (di vicini, passanti o dei propri operai). Inoltre la sola presenza del materiale non esclude che l’abbia depositato il multato, essendo possibile un reato continuato e configurando quindi il deposito del 6 aprile 2004 l’ultimo atto dell’infrazione (cfr. art. 2 DLPC; RL 3.3.3.4.1).
Dalla documentazione fotografica (cfr. rapporto di contravvenzione del 2 luglio 2004) si evince che il materiale è omogeneo a tutti i livelli; appare quindi poco credibile che siano state persone diverse a depositare proprio lo stesso tipo di materiale sui mappali predetti. La zona del deposito è gestita dalla __________ (cfr. osservazioni della Sezione forestale del 20 aprile 2005). Il ricorrente non allega, per avventura, di avere permesso l’accesso a persone estranee alla ditta, né nega di disporre dello spazio incriminato; anzi risulta che solo quest’ultima possedeva le chiavi per entrare al centro di riciclaggio e al bosco (cfr. osservazioni predette), dove sono avvenuti gli interventi illeciti. Non si spiega dunque come e quali altre persone avrebbero potuto depositare del materiale.
Relativamente ai quantitativi, l’insorgente si limita ad affermare di avere depositato 100 m3 sui fondi n. __________ e __________ e 75-80 m3 sulle parcelle n. __________ e __________. Egli afferma unicamente che i 100 m3 sono stati “portati in loco con un autocarro nella sola giornata lavorativa del 6 aprile 2004” (cfr. ricorso). In merito il medesimo non allega prove, quali potevano essere dei bollettini della ditta relativi ai viaggi effettuati o alla provenienza del materiale, delle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli, che l’hanno trasportato, o degli operai che si sono occupati della sua sistemazione.
Le constatazioni del denunciante non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. A differenza del multato, il denunciante non aveva però nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Non vi sono quindi ragioni per credere che l’ammissione del 6 aprile 2004, relativa al taglio degli alberi e al deposito (cfr. rapporto di contravvenzione del 2 luglio 2004), non sia realmente avvenuta.
Questo giudice perviene quindi al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni ascrittegli dall’autorità di prime cure.
Commette con intenzione un’infrazione chi la compie consapevolmente e volontariamente (cfr. art. 18 cpv. 2 CP). L’intenzione è data anche laddove l’agente abbia previsto, prendendo la propria decisione, un evento illecito che gli era indifferente o addirittura considerava indesiderabile, ma che costituiva la conseguenza necessaria o il mezzo per attuare il fine da lui perseguito (cfr. DTF 119 IV 190 cons. 2 c).
Nelle circostanze in esame, considerato che l’ordine di eseguire gli interventi summenzionati è stato impartito dalla __________, non si capisce come tali atti potrebbero essere avvenuti per negligenza. È palese che il ricorrente ha volontariamente fatto depositare il materiale (cfr. art. 14 cpv. 1 LCFo) e tagliare gli alberi (cfr. art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo). Egli ha agito almeno con dolo eventuale (cfr. DTF 119 IV 1 cons. 5 a), accettando quindi di arrecare dei danni alla foresta.
Infine, trattandosi di un caso di recidiva, la multa sarebbe di per sé adeguata alla gravità dell’infrazione commessa, sulla commisurazione della pena si tornerà tuttavia in seguito al considerando 6.
5. Per quanto attiene alla seconda decisione (n. 1205/905), si prende atto che il rimprovero relativo allo stazionamento dei rimorchi è stato stralciato (cfr. osservazioni della Sezione forestale del 20 aprile 2005) e ritenuta una quantità di 3000 m3 per il deposito di materiale invece che 3700 m3 (cfr. contro-osservazioni della Sezione forestale del 17 gennaio 2005).
Dalla documentazione si deduce che gli interventi illeciti coinvolgono l’area boschiva dei mappali n. __________, __________ e __________ di __________, dove si nota la presenza di materiale e tronchi di alberi tagliati (cfr. piano e fotografie annessi al rapporto di contravvenzione del 10 febbraio 2004 pagg. 3, 4 e 8).
Il multato fa valere di avere proceduto al taglio delle piante, poiché rovinate dalla neve (cfr. osservazioni del 25 marzo 2005 e ricorso). Tale circostanza non solo non è provata, ma non giustifica il taglio senza autorizzazione. Si osservi a tal proposito che pure la raccolta di legna secca da parte di proprietari privati e il taglio di legname rinsecchito su fondi propri soggiacciono alla preventiva autorizzazione (cfr. TRAM 51.2001.141 del 28 agosto 2001 in re M.; MCF in FF 1988 III pag. 137 segg. ad art. 24 LFo). Il ricorrente non poteva prescindere da detta autorizzazione prima di procedere al taglio (cfr. art. 39 RLCFo) e ha quindi violato la legislazione forestale, come rimproveratogli dalla Sezione forestale.
Quanto alla ghiaia, si rileva che il deposito della stessa era segnalato nel rapporto di contravvenzione del 10 febbraio 2004 e marcato sul piano allegato a quest’ultimo (pag. 3). Inoltre la sua ubicazione rientra indubbiamente nella zona forestale (cfr. doc. citato pag. 3 e 4).
Il ricorrente del resto non contesta la presenza di ghiaia né la sua quantità.
Nelle osservazioni del 25 marzo 2005, il ricorrente sostiene che la ghiaia sarebbe stata depositata erroneamente dagli ausiliari della propria ditta e poi asportata. Agli atti non vi è alcuna prova che dimostri tale affermazione. Se si volesse ammettere la veridicità di quanto allegato, il resistente sarebbe comunque punibile giusta l’art. 38 cpv. 2 LCFo, il quale prevede una multa fino a fr. 10'000.- in caso di negligenza.
In sede ricorsuale, egli allega che il Dipartimento del territorio avrebbe auspicato il recupero di materiali riciclabili, per cui vi sarebbe la necessità di creare zone di lavorazione a tal fine. Siffatta tesi (peraltro non documentata) non è d’ausilio all’insorgente, poiché, anche se fosse vera, non gli consentirebbe di depositare materiale in zona forestale a proprio piacimento (cfr. art. 21 lett. b RLCFo).
Ne consegue che la violazione ascrittagli dalla Sezione forestale è fondata.
Relativamente al deposito di materiale di 3000 m3 si osserva quanto segue. La licenza del 2 marzo 1983 e il relativo piano mostrano che quest’ultima è stata rilasciata unicamente per la formazione di un piazzale e non comprende la zona boschiva del mappale n. 72. Il deposito effettuato invece invade tale area (cfr. piano annesso al rapporto di contravvenzione del 10 febbraio 2004 pagg. 3 e 4), violando dunque la legislazione forestale (cfr. art. 21 lett. b RLCFo).
Il ricorrente fa valere che tale materiale proviene dall’alluvione del riale __________ antecedente al 1984 e sarebbe stato depositato dal Consorzio arginature del __________. Codesta versione dei fatti non risulta credibile: al momento della precedente procedura di contravvenzione (cfr. incarto 1128/209, rapporto di contravvenzione del 5 febbraio 2002 e piano allegato), se fosse vero quanto affermato dall’insorgente, il materiale sarebbe stato notato. In particolare, gli interventi sono avvenuti sugli stessi mappali (n. __________ e __________), ma coinvolgono punti differenti tra loro; l’area allora incriminata è diversa da quella attualmente in esame (cfr. piano precitato e piano dell’allegato 5 della Sezione forestale). Avendo la Sezione forestale annullato la procedura (cfr. decisione del 23 aprile 2002 n. 1128/209) in seguito alla rimozione del materiale, non è dato da capire il motivo per il quale essa non avrebbe preteso già allora di rimuovere la parte ora in oggetto. Inoltre sul materiale non era cresciuto alcun tipo di vegetazione (cfr. allegato 5 della Sezione forestale), in dimostrazione del fatto che il deposito era recente al momento della constatazione.
La quantità ritenuta dalla Sezione forestale è stata riveduta in seguito al sopralluogo dell’11 gennaio 2005 (cfr. decisione), grazie al quale la predetta autorità ha ridotto il quantitativo imputato a 3000 m3. Il ricorrente contesta tale volume, senza però fornire alcun supporto probatorio o spiegazione. Nulla induce quindi a scostarsi dalla decisione impugnata.
La multa sarebbe peraltro adeguata alla gravità dell’infrazione e giustificata dal comportamento recidivo dell’insorgente (cfr. art. 38 cpv. 1 LCFo).
6. Si è detto che l’ammontare della multa sarebbe di per sé rettamente commisurato alle circostanze del caso specifico. Tutto ben ponderato, visto anche l’importo massimo previsto dalla legge, si giustifica non di meno di ridurre la somma di complessivi fr. 34'250.- a fr. 25'000.- e di adeguare tasse e spese di prima istanza.
Alla luce di quanto esposto, entrambi i ricorsi devono in definitiva essere parzialmente accolti. L’esito dell’attuale giudizio impone il prelievo di oneri processuali ridotti (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti e le decisioni impugnate sono riformate nel senso che ad RI 1 è inflitta una multa di fr. 25'000.-, oltre agli oneri processuali di primo grado per complessivi fr. 250.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).