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Incarto
n. 05 316/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° aprile 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 05 316/2004 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “lavorato in qualità di montatore di ponteggi, dal 20.08.2003 al 19.04.2004, a favore della ditta __________ AG, Bellinzona, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che l’interessato “era al beneficio di un permesso di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 440.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di
avere lavorato come montatore di ponteggi alle dipendenze della __________ AG a Bellinzona, dal 20 agosto 2003 al 19 aprile 2004, sprovvisto di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro” (rapporto di contravvenzione del 25 novembre 2004 cui la decisione impugnata rinvia);
che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma fa valere in sostanza di avere consegnato la documentazione al datore di lavoro ai fini del rilascio dell’autorizzazione e di avere creduto che la pratica fosse stata evasa;
che le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che l’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi il multato dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che la domanda fosse stata inoltrata e il permesso rilasciato;
che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;
per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).