Incarti n.
30.2005.132/134

8598/409 8599/404

Bellinzona

8 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi dell’11 aprile 2005 presentati da

 

 

RI 1

DI 1

 

contro

 

le decisioni n. 8598/409 e 8599/404 del 25 marzo 2005 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione n. 8598/409 del 25 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere “posteggiato il veicolo TI __________ per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, circostanza accertata il 24 novembre 2004 dalla polizia comunale di __________, in località __________;

 

                                         che la medesima autorità, con decisione n. 8599/404 dello stesso giorno, ha inflitto all’interessata un’altra multa di fr. 60.–, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.– e a spese di fr. 10.–, per un’analoga infrazione perpetrata sempre in località Ronge il 6 dicembre 2004;

 

                                         che RI 1 è insorta contro tali decisioni con due distinti ricorsi dell’11 aprile 2005, nei quali postula l'annullamento di entrambe le multe;

 

                                         che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere i ricorsi e di confermare le decisioni impugnate;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono ricevibili;

 

                                         che sulle prove offerte, la documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di disporre altri complementi istruttori (in specie sopralluogo con nuova audizione della multata), i ricorsi dovendo essere accolti – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS – di avere posteggiato il 24 novembre 2004 il proprio veicolo “per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, così come di essere incorsa nella medesima infrazione il 6 dicembre successivo;

 

                                         che l'insorgente si duole – in estrema sintesi – di non avere commesso infrazioni di sorta, beneficiando fra l’altro di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dal Comune;

 

                                         che in una seduta del 13 aprile 2004 il Municipio di __________ aveva in effetti “deciso di autorizzare la Sig.ra __________ a posteggiare la sua auto davanti allo stabile abitativo”, con la riserva “che qualora dovessero presentarsi situazioni particolari, la proprietaria su invito, è tenuta a spostare immediatamente il suo veicolo e ciò per garantire il libero transito (nevicate, trasporti speciali, lavori in corso), ...” (lettera 14 aprile 2004 del Municipio al legale della multata, allegata al ricorso contro la decisione n. 8598/409);

 

                                         che l’autorità di primo grado, nella decisione impugnata, dà atto dell’esistenza di siffatta autorizzazione, ma “ritiene che una sosta di oltre due ore nel luogo contestato ecceda le facilitazioni concesse dal permesso speciale ...”;

 

                                         che della restrizione appena evocata non v’è però traccia nell’autorizza­zione municipale del 13 aprile 2004;

 

                                         che comunque si opini riguardo all'esigenza di limitare la durata del parcheggio concesso alla multata, la questione non può certo dirsi chiara al punto da giustificare una condanna dell'insorgente per avere trasgredito le norme della circolazione stradale;

                                        

                                         che una sanzione penale presuppone in effetti l'esistenza di una regolamentazione precisa, dalla quale l'interessata sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;

 

                                         che in assenza di una chiara limitazione del permesso di parcheggio rilasciato dal Municipio, la Sezione della circolazione non poteva in definitiva multare l’interessata per avere posteggiato il suo veicolo oltre due ore in zona vietata;

                                        

                                         che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare le inosservanze alla multata, s’impone in definitiva di accogliere i ricorsi e di annullare le decisioni impugnate;

 

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

 

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

 

                                         che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

 

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     I ricorsi sono accolti e le decisioni impugnate sono annullate.

 

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: