|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 05 263/290 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Marco Ambrosini |
|||||
|
|
|||||
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 marzo 2005 presentato da
|
|
RI 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione n. 05 263/290 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto __________ colpevole, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere notificato tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il 30 luglio 2004;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;
che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, l’autorità di primo grado propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere contravvenuto all'art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS notificando tardivamente – il 12 ottobre 2004 – la cessazione del rapporto d’impiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il 30 luglio 2004;
che per giustificare siffatto ritardo l’interessata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere l’apposito formulario all’ex dipendente;
che l’autorità ha nondimeno sottolineato, nella decisione impugnata, come “la firma dello straniero (Stati terzi) non è un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto d’impiego”;
che la ricorrente, preso nota della precisazione, si duole in questa sede di avere “preso contatto più volte con l’ufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto. Anzi, all’inizio di agosto avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste le difficoltà di corrispondenza con l’India, ma il responsabile dell’ufficio regionale stranieri, Signor __________, ci aveva informati di non poter accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero”;
che dal fascicolo processuale non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione ricorsuale, ma non si può d’altro canto escludere – né l’autorità di primo grado contesta – che all’insorgente sia stata in qualche modo negata dall’Ufficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma dell’ex dipendente;
che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;
che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
|
|
. |
Il giudice: La segretaria: