Incarto n.
30.2005.135/AMM

10149/406

Bellinzona

12 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 aprile 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 10149/406 dell’8 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 25 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione dell’8 aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole dei seguenti fatti, avvenuti il 16 gennaio 2005 verso le ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:

                                         “alla guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia”;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 80.–;

                                        

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 aprile 2005, in cui postula una riduzione o la rateazione della multa;

 

                                         che in uno scritto del 25 aprile 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come si è detto al multato – in applicazione degli art. 29, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, 90 n. 1, 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC – le seguenti infrazioni avvenute domenica 16 gennaio 2005 verso le ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:

                                         “alla guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia”;

 

                                         che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie descritta nella decisione impugnata, ma insorge contro l’entità della multa e sottolinea di avere “abbandonato il luogo del sinistro perché sinceramente non pensavo di dover chiamare la polizia per avere urtato un’insegna privata e aver danneggiato l’auto di mia madre. Era molto tardi ed ero spaventato, il mio unico pensiero era quello di rincasare e, dopo aver spiegato l’accaduto in famiglia, avvisare il proprietario dell’insegna. [...]”:

 

                                         che le giustificazioni addotte dal multato non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come egli è stato rintracciato solo lunedì sera verso le 19.00 (il sinistro era avvenuto come detto la domenica mattina) senza essersi ancora messo in contatto né con il proprietario leso né con la polizia (cfr. verbale d’interrogatorio del 19 gennaio 2005, pag. 1 in basso);

 

                                         che fosse stato seriamente intenzionato ad adempiere i suoi obblighi in caso d’infortunio, l’interessato avrebbe quindi avuto tutto il tempo per riaversi dall’adombrato spavento e contattare chi di dovere;

 

                                         che del resto, la multa inflitta risulta finanche commisurata alla sola circolazione con la visuale ostacolata dal ghiaccio, con la quale l’interess­ato ha consapevolmente compromesso la sicurezza del traffico, mettendo a repentaglio l’incolumità sua e degli altri utenti della strada;

 

                                         che la postulata rateazione della multa esula per finire dalla cognizione di questo giudice, l’interessato dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;

 

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr), contenute in soli fr. 100.– complessivi per tenere conto della natura particolare dell’impugnativa;

 

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 29, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).