Incarto n.
30.2005.140

9753/401

Bellinzona

20 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 aprile 2005 presentato da

 

 

RI 1

(DI 1)

 

contro

 

la decisione 9753/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

 

viste                                  le osservazioni del 12 maggio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

                                        

                                         che con decisione del 1 aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver “circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg”;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 350.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese per fr. 30.-;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 aprile 2005 nel quale chiede in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 15 maggio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

 

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere “circolato in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg”;

 

                                         che il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto ad almeno tre prove con un primo etilometro, risultate negative; in seguito, afferma di essere stato sottoposto ad altre prove con un secondo etilometro, apportato da una seconda pattuglia, “di cui due risultavano superiori al tasso dello 0,5 gr/kg”;

 

                                         che gli agenti dichiarano di avere “richiesto l’intervento di una seconda pattuglia in quanto l’apparecchio alcolmeter che avevamo a bordo del veicolo di servizio, aveva purtroppo le batterie troppo deboli per poter effettuare una misurazione ufficiale”; sostengono inoltre come la misurazione con il primo etilometro “non sia stata possibile, a causa dello spegnimento dell’apparecchio stesso, e non negativa”; affermano infine di aver effettuato soltanto due misurazioni con il secondo etilometro, di esito superiore allo 0,5 gr/kg;

 

                                         che comunque si opini riguardo al numero di misurazioni affrontate e all’esito di quelle precedenti alle misurazioni riportate nel formulario ufficiale, l’accettazione del risultato mediante firma in calce al documento - contrariamente al parere del multato - risulta vincolante;

 

                                         che non si vede del resto come l’interessato possa ragionevolmente dolersi in questa sede di una mancata analisi del sangue cui egli medesimo ha espressamente rinunciato davanti agli organi di polizia;

 

                                         che nulla induce inoltre a ritenere che il multato si trovasse in una situazione psicologica tale da non poter riconoscere le conseguenze della propria accettazione delle misurazioni riportate nel formulario;

 

                                         che in siffatta evenienza, la decisione impugnata merita conferma;

                                   

                                         che il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr)

 

per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6, 91 n. 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 139, 140 OAC, 32 cpv. 1 Cost, 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:

1.       il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

2.       La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

3.       Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).