Incarto n.
30.2005.143/pg

10528/402

Bellinzona

29 aprile 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 aprile 2005 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

la decisione n° 10528/402 del 15 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione 15 aprile 2005 ha inflitto all’RI 1 SA una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace. 

 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                       

 

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

 

 

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

 

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 aprile 2005 è accolto.

                                         § Di conseguenza è annullata la decisione n° 10528/402 del 15 aprile 2005 emessa dalla sezione della circolazione.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

RI 1 SA, ,

 

 

Il presidente:                                                                        Il segretario: