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Incarto
n. 8/704 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 aprile 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 8/704 del 15 aprile 2005 emessa dalla Sezione sanitaria, Bellinzona, |
viste le osservazioni del 30 maggio 2005 presentate dalla Sezione sanitaria;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 15 aprile 2005 la Sezione sanitaria ha riconosciuto RI 1 – responsabile della succursale della __________ AG a Muralto – colpevole di avere contravvenuto agli art. 76, 93 LSan, 9 e 27 LATer offrendo “sul sito internet della ditta, prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon, Foodform Vitamin C, Foodform Empower, Foodform Manna, Foodform Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”, soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in Svizzera”; fattispecie accertata su segnalazione di Swissmedic del mese di agosto 2004 all’Ufficio del farmacista cantonale;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 475.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 30 maggio 2005, la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 76, 93, 95, 96, 97 LSan; 9 e 27 LATer – di avere “offerto sul sito internet della ditta, prodotti che per composizione e/o presentazione sono considerati medicamenti ai sensi della legislazione svizzera (esempi Agrukon,
Foodform Vitamin C, Foodform Empower, Foodform Manna, Foodform Glutathione, FRH-Drink bifidogen)”, soggiungendo come “nessuno di questi medicamenti è peraltro omologato in Svizzera”;
che tale fattispecie era stata prospettata all’interessato con intimazione di contravvenzione del 19 ottobre 2004, cui il destinatario ha dato seguito in una lettera del 2 novembre 2004 nella quale dichiarava di avere preso le debite misure per conformarsi alla legge;
che il 29 dicembre 2004 Swissmedic ha poi segnalato al farmacista cantonale l’importazione da parte della __________ AG di altri prodotti, di cui taluni (Essential Enzymes, Glucosamine Chondroitin e Beta Glucan) classificabili come medicamenti;
che il 15 aprile 2005 la Sezione sanitaria, in esito al procedimento avviato il 19 ottobre 2004, ha emanato per finire la decisione impugnata;
che ciò posto, il ricorrente si aggrava contro “la decisione della Sezione sanitaria che si appoggia su una comunicazione 29 dicembre di Swissmedic”, lamentando che vi sarebbe stata “invece una comunicazione dall’Amministrazione federale della dogana AFD e Laboratorio cantonale Bellinzona, che dava il benestare per i prodotti in causa”, soggiungendo che “i nostri prodotti sono conformi alla legge sulle derrate alimentari (ODerr)”, sottolineando che “per quanto riguarda gli enzimi ... dette sostanze si trovano in tanti alimenti, p.e.: formaggi, yogurt, kefir e additivi come E1520” e concludendo che “i prodotti in lingua inglese vengono etichettat[i] in lingua tedesca”;
che per tacere dell’assenza di qualsivoglia “benestare” all’agire del multato (cfr. anzi gli scritti 29 dicembre 2004 di Swissmedic, 10 gennaio 2005 del Laboratorio cantonale e 22 febbraio 2005 del farmacista cantonale, così come la segnalazione 29 dicembre 2004 dell’Amministrazione federale delle dogane, agli atti), il querelato giudizio non trae origine dagli accadimenti del dicembre 2004 – cui le doglianze ricorsuali manifestamente si riferiscono – bensì dalla fattispecie descritta nella precedente intimazione di contravvenzione del 19 ottobre 2004, della quale l’insorgente aveva come detto riconosciuto in sostanza il buon fondamento nelle osservazioni del 2 novembre 2004;
che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 76 e 93 segg. LSan; 9 e 27 LATer; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).