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Incarto
n. 29489/206 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da
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RI 1 (rappresentato dalla RA 1,) |
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contro |
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la decisione n° 29489/206 del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
A. La Sezione della circolazione, con decisione del 26 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 20 settembre 2004 in territorio di Lugano:
"Ha omesso di sottoporre il veicolo __________ __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali".
La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione dell’importo.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni e si rimette al giudizio della Pretura penale.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile.
2. Per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione.
Chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC).
3. Il ricorrente - e non poteva essere altrimenti visto che l’ultimo controllo antipolluzione sul veicolo era del maggio 2001 (cfr. rapporto di contravvenzione) - non contesta di per sé l'infrazione, ma si limita ad affermare che “dopo la notifica oggetto di ricorso evidentemente ed esageratamente elevata siamo costretti a rimetterci al vostro giudizio ove invochiamo che si tenga conto di tutte le attenuanti sopradescritte [...]”(cfr. ricorso).
4. Nell’evenienza concreta il veicolo oggetto della contravvenzione era fermo da un anno e il ricorrente era stato incaricato di spostarlo dal garage coperto al posteggio in superficie lungo corso Pestalozzi (cfr. rapporto di contravvenzione) davanti ad uno dei saloni di coiffure della RA 1 SA in attesa di portarlo a fare il servizio di manutenzione che comprendeva anche il controllo delle emissioni dei gas di scarico.
5. La stessa Sezione della circolazione, preso atto del ricorso, si è rimessa al giudizio di quest'autorità. Si giustifica pertanto, tutto ben ponderato e in particolare in funzione delle attenuanti del caso, di ridurre la multa a fr. 250.– e di adeguare gli oneri di primo grado.
Nulla muta al riguardo il fatto che il veicolo in questione non fosse intestato al ricorrente.
6. L’accoglimento parziale dell’impugnativa giustifica altresì di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 250.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.- e a spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).