Incarto n.
30.2005.150

11588/408

Bellinzona

22 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 aprile 2005 presentato da

 

 

RI 1, __________,

 

contro

 

la decisione n. 11588/408 del 29 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 23 giugno 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 aprile 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 23 novembre 2004 in territorio di __________:

 

                                         “ha posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati”;

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 aprile 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 23 giugno 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

 

considerato                       in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; giusta l’art. 79 cpv. 1 OSStr, i posti di parcheggio sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu o gialle, continue (prima frase); dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (quarta frase);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per il parcheggio fuori dei posti delimitati (art. 79 cpv. 1 OSStr), fino a due ore, è prevista una multa di fr. 40.- (cfr. n. 252 lett. a Allegato 1 OMD);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere posteggiato il veicolo "fuori dai posti delimitati";

 

                                         che l’insorgente ammette il parcheggio del veicolo in __________ a __________, precisando tuttavia di avere posteggiato tra due vetture che ingombravano il posto libero e che la propria automobile oltrepassava la striscia bianca solamente di qualche centimetro (cfr. scritti del 24 gennaio 2005 e del 4 luglio 2005);

 

                                         che l’agente denunciante ha confermato che il veicolo era nell’area di parcheggio: “al momento in cui è stata elevata la contravvenzione il veicolo del ricorrente RI 1 era l’unico veicolo presente nei parcheggi e posteggiato in malo modo” (cfr. contro-osservazioni del 9 giugno 2005);

 

                                         che non è escluso che al momento dell’arrivo del ricorrente vi fossero effettivamente altri veicoli sul parcheggio allineati male rispetto alle linee all’interno dell’area e che questi, al momento dell’accertamento, fossero già stati rimossi;

 

                                         che del resto la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e delle contro-osservazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

 

                                         che ciò posto, si giustifica di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: