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Incarto
n. 12647/406 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 12647/406 del 6 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino |
viste le osservazioni del 31 maggio 2005 presentate della Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 maggio 2005, ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI
__________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 1° febbraio 2005 in territorio di Lamone;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 30 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10
maggio 2005, in cui postula l’annullamento del giudizio;
che nelle sue osservazioni del 31 maggio 2005 la Sezione della circolazione
propone di respingere il ricorso e quindi confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina - fino a 2 ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.-;
che la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”;
che l’agente di Polizia dichiara: “martedì 1° febbraio 2005, alle ore 15:40, di pattuglia sul territorio giurisdizionale di Lamone, notavo parcheggiata, all’esterno dell’abitazione del signor RI 1, l’autovettura di marca Daewoo Matiz di colore grigio targata TI __________. Considerando che nella zona vige il segnale di prescrizione “Divieto di parcheggio”, quindi è implicitamente concessa la fermata per lasciare salire o scendere dei passeggeri, o per caricare o scaricare della merce, proseguivo la mia pattuglia di prevenzione e controllo. Avendo comunque già avuto in passato diversi colloqui con il proprietario dell’autoveicolo in questione per convincerlo in modo benevolo a voler prestare maggiore attenzione al rispetto della vigente legislazione in vigore, in quanto lo stesso era dedito a lasciare il mezzo meccanico fuori dalla propria abitazione, ma purtroppo senza riuscire nel mio intento. [...] Prima di proseguire la mia pattuglia, annotavo, sul retro della copia dell’avviso di contravvenzione, la posizione delle valvole dei pneumatici sinistri onde potere stabilire se l’autovettura avesse lasciato la posizione originale o se fosse stata lasciata parcheggiata nella stessa posizione. [...] Prima di applicare l’avviso di contravvenzione sulla Daewoo, verificavo quindi se il mezzo meccanico si fosse mosso dal primo controllo effettuato e, le valvole dei pneumatici risultavano essere
nella medesima posizione. Motivo per cui, credendo poco credibile che la vettura potesse essere spostata e rimessa nello stesso posto con le valvole dei pneumatici nella medesima posizione, applicavo regolare avviso di contravvenzione”;
che l’avviso di contravvenzione è stato applicato alle ore 17:00, come risulta dalla fotocopia allegata al rapporto di contravvenzione;
che l’insorgente afferma per contro di avere “effettuato più volte operazioni di carico e scarico della durata massima di 10-15 minuti caduno tollerati dalla legge; il veicolo è rimasto pertanto posteggiato vicino al muro di casa mia per brevissimi periodi ripetuti nel tempo”; aggiunge inoltre che “un minimo di tolleranza avrebbe dovuto indurre l’agente in questione a chiedere le informazioni del caso” e ritiene inoltre “l’agente coinvolto particolarmente adirato e avvelenato nei miei confronti dopo che un ricorso da me presentato è stato valutato positivamente”; definisce come “grottesche” e “non corrispondenti a verità” le osservazioni dell’agente, e “assurdo e ridicolo” l’atteggiamento di quest’ultimo per avere controllato la posizione delle valvole di sicurezza del veicolo;
che la fermata è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC a contrario); inoltre viene precisato che deve trattarsi di merce che necessita, a causa della dimensione e del peso, l’utilizzo di un veicolo, e come la persona debba essere presente in ogni momento durante il carico, rispettivamente scarico (v. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la Circulation Routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 18 ONC); il ricorrente non ha apportato alcun elemento che avvalorasse le sue affermazioni: non ha precisato che tipo di merce avrebbe caricato o scaricato e nemmeno se egli sia stato presente durante tali operazioni;
che l’agente di polizia per contro, proprio perché conoscendo l’insorgente voleva verificare la durata della fermata, ha annotato la posizione delle valvole degli pneumatici (cfr. copia dell’avviso di contravvenzione); ha cioè utilizzato uno dei sistemi solitamente applicati per controllare la durata del parcheggio (per es. nella zona blu dove il conducente ha la possibilità di spostare il disco orario senza muovere il veicolo);
che le dichiarazioni dell’agente risultano credibili, essendo altamente improbabile che in caso di spostamento dell’automobile e nuovo parcheggio nel precedente luogo le valvole si trovino nella stessa posizione;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, oltre agli oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove vige il divieto di parcheggio;
che il ricorso - infondato - deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr, 19 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).