Incarto n.
30.2005.169

 

Bellinzona

11 ottobre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 7 maggio 2005 da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 18 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 23 giugno 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 aprile 2005, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 4 gennaio 2005 in territorio di Lugano:

 

                                         "ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo «mani libere»”;

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 7 maggio 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 23 giugno 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

 

                                         che il 17 luglio 2005 l’insorgente ha inoltrato le sue osservazioni alle contro-osservazioni del 25 febbraio 2005 della Polizia;

 

considerato                       in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

 

                                         che per l’art 31 cpv. 1 prima frase LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere» l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-;

 

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l’interessato, come detto, per aver impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo «mani libere»;

 

                                         che l’insorgente contesta invece l’infrazione, affermando “avevo il mio braccio sinistro appoggiato al bracciolo interno della portiera e con la mano mi coprivo l’orecchio sinistro dal dolore per un’otite, «infatti ero in cura presso il mio dottore», e transitando d’avanti [sic] all’agente di polizia sig. __________ ho visto dal mio specchietto retrovisore che mi guardava in maniera strana e fissa, di che con i passeggeri che avevo nella mia autovettura ho fatto anche una battuta ridendo «vuoi vedere che ora si pensa che sto parlando al telefono perché ho la mano sinistra che mi tengo l’orecchio per il dolore e lui si pensa che tengo un telefono?». Ho trovato parcheggio e sono passato a piedi d’avanti [sic] all’agente __________ in compagnia dei due passeggeri e l’agente di polizia __________ non ha detto una virgola in merito. […] penso che se l’agente di polizia __________ fosse stato più onesto quando sono sceso dalla mia auto e gli sono passato a mezzo metro di distanza, avrebbe anche potuto gentilmente domandarmi o avvisarmi della contravvenzione che non ho assolutamente fatto” (cfr. scritto del 18 febbraio 2005);

 

                                         che egli ha in sostanza ribadito siffatta versione in ogni suo scritto (cfr. ricorso; osservazioni del 17 luglio 2005);

 

                                         che a tal proposito l’agente denunciante ha avuto modo di osservare: “unitamente all’agt __________, notavo il conducente del veicolo di marca Peugeot targato TI __________ intento a usare il telefonino senza l’apposito dispositivo «mani libere» transitarmi davanti per poi allontanarsi. Specifico inoltre che non mi è stato possibile fermare il conducente e di non averlo visto passarmi vicino camminando a mezzo metro di distanza. […] Se il signor RI 1 aveva il presentimento descritto nelle osservazioni […] perché quando, a suo dire, è passato a piedi davanti al sottoscritto non mi ha contattato dissipando tale dubbio?” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 25 febbraio 2005);

 

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

 

                                         che raffrontando le versioni del multato e dell’agente, questo giudice non perviene al convincimento oltre ogni ragionevole dubbio che il multato abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli;

 

                                         che del resto la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e delle contro-osservazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

 

                                         che ciò posto, si giustifica di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

o.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: