|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 14593/406 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Marco Ambrosini |
|||||
|
|
|||||
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 giugno 2005 presentato da
|
|
RI 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione n. 14593/406 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 27 maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere eseguito con la vettura TI __________ – il 25 marzo 2005 verso le ore 14.40, su via __________ a __________, all’altezza della __________ – “una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo precedeva e aveva sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che svoltava a sinistra”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 giugno 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono; prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere eseguito con la vettura di sua madre “una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, che in seguito urtava un autoveicolo che lo precedeva e aveva sterzato a destra evitando la collisione con la vettura che svoltava a sinistra”;
che la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla polizia cantonale (v. rapporto di constatazione del 4 aprile 2005, pag. 5):
"RI 1, proveniente da Gordola, era intenzionato a svoltare a sinistra sui posteggi della Ditta __________ di __________. Al momento di eseguire la manovra, in senso contrario, sopraggiungeva la vettura del __________ seguita a sua volta dal motoveicolo del __________. __________ per evitare la collisione col RI 1 frenava bruscamente spostandosi a destra. __________, tentava di passare tra le due autovetture, ma urtava la parte anteriore sinistra del veicolo RI 1 finendo, di rimbalzo, anche contro quello posteriore sinistra della fiancata dell’auto __________. [...]”;
che il ricorrente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo in sostanza di avere “semplicemente svolto una regolare manovra di preselezione, rimanendo nella [propria] corsia di circolazione”, e soggiungendo che “avendo visto un veicolo sopraggiungere in direzione inversa ho rallentato, fino a fermarmi. Era infatti mia intenzione attendere che la corsia inversa si liberasse e poi svoltare” (ricorso, pag. 2 punto 2);
che sempre stando all’interessato, l’infortunio sarebbe dovuto alla colpa dell’altro automobilista, il quale “ha visto l’indicatore di direzione e si è spaventato, perdendo così il controllo della propria autovettura (ricorso, pag. 3 in alto),
cui si aggiunge a suo dire la verosimile inosservanza da parte del motociclista “della distanza prescritta dall’autoveicolo che lo precedeva” (ricorso, pag. 3 in fondo), così come “la velocità degli altri due conducenti coinvolti” (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia all’insorgente prevalersi di colpe degli altri protagonisti, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;
che le asserite inosservanze dell’altro automobilista e del centauro non esimevano cioè il ricorrente dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dagli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 LCS e 14 cpv. 1 ONC di badare ai veicoli che giungono in senso inverso, di concedere loro la priorità e di non ostacolarne la marcia;
che sul comportamento del multato, costui sottolinea bensì nel ricorso di avere “semplicemente svolto una regolare manovra di preselezione” (pag. 2 a metà; cfr. anche le osservazioni del 9 maggio 2005, pag. 2 a metà);
che tale affermazione contraddice nondimeno la versione resa dallo stesso ricorrente davanti alla polizia: “Giunto all’altezza della ditta __________, vedevo una vettura di colore blu sopraggiungere sulla corsia inversa. A questo punto azionavo l’indicatore di direzione sinistro e mi spostavo verso la linea tratteggiata. Era mia intenzione svoltare nei posteggi della succitata ditta. Iniziata la manovra di svolta [!] mi trovavo improvvisamente la vettura blu che circolava in senso opposto alla mia direzione di marcia quasi alla mia altezza (a 30–40m). [...]” (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che ciò posto, il ricorrente non tenta neppure di spiegare il motivo di siffatto cambiamento di versione, né si intravedono ragioni suscettibili di inficiare le prime dichiarazioni rese dall’interessato, credibili poiché rese spontaneamente il giorno stesso del sinistro;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dalle colpe degli altri protagonisti;
che la sanzione inflitta, per finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
. |
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).