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Incarto
n. 1220/301 MM |
Bellinzona 24 aprile 2006
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 dicembre 2004 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione n. __________ del 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona, |
viste le osservazioni presentate in data 1° febbraio 2005 dalla Sezione Forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 17 dicembre 2004 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione del 19.08.2004 regolarmente intimato alla ricorrente, la quale, con sue osservazioni 21.08.2004, ha sostanzialmente negato ogni addebito; tesi, quest’ultima, avversata dall’Ufficio forestale del 5° circondario con sue contro-osservazioni 11.10.2004) la Sezione forestale, Bellinzona, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'139.-, oltre a tasse e spese di giustizia, per avere ella, in territorio di Porza, tagliato in zona boschiva otto alberi ad alto fusto (castagni) siti sulle part. n. __________ RFD di Porza, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Sezione forestale.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo, come pure degli art. 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorta con tempestivo ricorso di data 20 dicembre 2004, contestando sostanzialmente il numero di piante tagliate e postulando quindi una ricommisurazione della multa.
La ricorrente inoltre, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr ha postulato l’assunzione di una nuova prova, segnatamente il sopralluogo sulle part. n. __________ RFD di Porza.
C. Con sue osservazioni 01/03 febbraio 2005 la Sezione forestale, Bellinzona, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Il nuovo memoriale 19/26 gennaio 2005 presentato dall’interessata è, per converso, inammissibile, poiché manifestamente tardivo. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall’insorgente in siffatto memoriale non appaiono suscettibili, comunque sia, d’influire sull’esito del presente ricorso, e meglio come ai considerandi che seguono.
2. Preliminarmente, la ricorrente, come visto, ha postulato l’espletazione di un sopralluogo. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, la nuova prova offerta non risulta suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa (e in particolare il più che esaustivo rapporto di contravvenzione agli atti) risultando completi e le motivazioni ricorsuali non essendo di portata tale da doversi giustificare, già solo per motivi di economia processuale, l’espletazione di un sopralluogo in questa sede. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, il diritto di essere sentito essendo comunque stato perfettamente garantito alla ricorrente durante tutta la procedura, essendosene del resto in particolare avvalsa sia per formulare il presente ricorso sia per inoltrare alla competente Sezione forestale le proprie osservazioni del 21.08.2004 avverso l’intimazione del rapporto di contravvenzione.
3. Giusta l’art. 21 LFo, il taglio d’alberi è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale. Tale principio viene completato dall’art. 39 cpv. 1 RLCFo, secondo il quale chi sia intenzionato a tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione, ritenuto che, dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non risulta formalmente proprietario del bosco deve inoltre presentare l’accordo scritto del proprietario.
Violazioni ai precitati disposti di legge sono perseguibili d’ufficio, gli art. 43 cpv. 1 lett. e LFo e 38 LCFo comminando quale pena l’arresto o la multa sino a un massimo di fr. 20'000.-.
4. In concreto, nel proprio atto ricorsuale 20.12.2004, l’insorgente non contesta l’avvenuto taglio di più piante, né contesta - malgrado i tentennamenti iniziali (cfr. suo scritto del 21.08.2004 alla Sezione forestale, in cui ammette non di meno esplicitamente di aver provveduto al “taglio del bosco”) - il fatto che le piante tagliate si trovassero manifestamente in zona boschiva (come del resto accertato alla luce della totalità della documentazione agli atti), ma insorge unicamente avverso l’entità degli alberi tagliati rispetto a quanto riportato nel rapporto di contravvenzione, ancorché nella prima versione fornita alla Sezione forestale ella non contesta il numero delle piante, limitandosi a specificare che le stesse “si trovano tutte sulla mia proprietà” (cfr. ibidem).
Donde la richiesta di una rivalutazione della sanzione pecuniaria inflittale.
5. Orbene, fronte a tali allegazioni, devesi rilevare in primo luogo che i funzionari accertatori hanno stilato un circostanziato rapporto di contravvenzione, nel quale, in particolare, si evidenzia come i denuncianti abbiano potuto procedere a una constatazione di agevole momento, descrivendo segnatamente in loco e con dovizia di particolari le caratteristiche delle (otto) piante tagliate, la loro classificazione e la loro cubatura. Inoltre, le precise circostanze descritte nel rapporto non possono certamente essere frutto di fantasia dei funzionari, che, a differenza della denunciata, non hanno alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in importanti sanzioni penali e/o amministrative.
6. Ma se anche, per avventura, si volesse seguire la tesi della ricorrente, andrebbe in ogni caso detto che la multa, in quanto tale, costituisce una sanzione pecuniaria che colpisce il patrimonio del condannato e deve di principio essere proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e adeguata al grado di colpa del trasgressore.
Circa la gravità dell’infrazione commessa, la stessa, indipendentemente dall’esatta quantificazione numerica delle piante tagliate, appare senz’altro rimarchevole, la ricorrente, per sua stessa indiretta ammissione, avendo proceduto al taglio di più piante di castagno, site in zona boschiva (e, dunque, soggetta ad alto grado di protezione), di rilevante cubatura e, per ciò che è dato di sapere, senz’altro sane, e, in quanto tali, di importante rilevanza ambientale e di sicuro interesse pubblico, ciò che, già di per sé, giustifica senz’altro la sua condanna a una non indifferente sanzione pecuniaria.
Quo al grado di colpa della ricorrente, va detto che quest’ultima era perfettamente conscia della situazione pianificatoria relativa alle predette particelle n. __________ RFD di Porza, la delimitazione tra bosco e zona edificabile di tali mappali essendo stata definitivamente accertata con la risoluzione governativa 6.11.2001 agli atti, la ricorrente – né la stessa ha del resto sostenuto il contrario – essendo a conoscenza di tutta la relativa procedura (tra cui, fra l’altro, l’usuale pubblicazione presso la Cancelleria comunale della totalità dei piani). Stante tale notorietà, alla ricorrente va senz’altro addebitata una colpa grave in punto al taglio non autorizzato. In questo contesto, se anche solo si volesse intravedere una (grave) negligenza, anziché una vera e propria intenzionalità nel suo agire, andrebbe comunque rilevato che giusta l’art. 38 cpv. 2 LCFo se l’autore agisce per negligenza, esso è comunque punibile con una multa sino a fr. 20'000.-.
Anche in tale evenienza non vi è chi non veda come la multa concretamente inflitta all’isorgente appaia senz’altro adeguata e, certo, non sproporzionata.
7. Da ultimo, in via del tutto abbondanziale, si rileva poi anche che le ulteriori argomentazioni addotte dall’insorgente nelle osservazioni di data 21.08.2004 alla Sezione forestale in punto alle paventate comunicazioni da parte del tecnico comunale all’indirizzo della ricorrente che avrebbero fatto insorgere nella stessa l’intimo convincimento circa la legalità del taglio delle piante in esame – considerazioni neppure suffragate da scritti o altri elementi probatori che attestano l’effettivo rilascio di tali informazioni -, non sono liberatorie e non incrinano in nulla e per nulla la credibilità dei funzionari dell’Ufficio forestale del 5° circondario che hanno redatto il predetto rapporto di contravvenzione.
In ogni caso appare d’uopo ricordare che è pur vero che per il noto principio della buona fede, vigente in campo amministrativo, al cittadino è garantito il diritto a pretendere da quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse.
Premessa per l’applicazione del principio della buona fede è la misconoscenza da parte dell’amministrato di eventuali inesattezze e/o imprecisioni e/o errori insiti in un determinato atteggiamento dell’autorità, originante in lui la fiducia circa la validità e veridicità dello stesso. Chi pertanto è a conoscenza di eventuali errori da parte dell’amministrazione (o avrebbe potuto senz’altro riconoscerli facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità), non può in buona fede ritenere che la stessa adempia alle aspettative suscitate.
In questo contesto, delle vere e proprie ricerche approfondite da parte dell’amministrato in punto alla correttezza o meno dell’agire dell’autorità non possono però essere pretese e ciò proprio in virtù della presunzione di correttezza scatente da ogni singolo atto amministrativo.
Solo allorquando l’errore appaia manifesto o facilmente riconoscibile, il cittadino potrà allora essere chiamato e tenuto a verificarne la sua correttezza, segnatamente rivolgendosi alla competente autorità al fine di chiedere (e ottenere) delucidazioni in merito (HÄFELIN/MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 551 e segg.).
8. In concreto - a prescindere dalla questione del rilascio di informazioni da parte del tecnico comunale, comunque smentito dallo stesso - la ricorrente avrebbe non di meno potuto rendersi conto immediatamente dell’eventuale inesattezza contenuta nelle paventate informazioni e questo alla luce del fatto che la delimitazione tra bosco e zona edificabile dei mappali n. __________ RFD di Porza era stata definitivamente e precisamente accertata con risoluzione governativa del 6.11.2001 agli atti e nota alla ricorrente, quest’ultima ben potendo (e dovendo) riconoscere l’eventuale crassa contraddizione con quanto, a sua detta, riferitole dal tecnico comunale, se solo avesse prestato la dovuta attenzione e prudenza. In questo senso la ricorrente, infatti, con il minimo dispendio di forze e di tempo, avrebbe potuto senz’altro identificare la fattispecie anche con un breve e preventivo colloquio con i funzionari del competente Ufficio forestale circondariale (o con lo stesso tecnico comunale, fronte però a carte dettagliate della zona e apposite verifiche sul terreno) prima di procedere al taglio abusivo, ciò che non risulta avere fatto.
Ritenuto quanto precede e constatata in particolare la negligente omissione della ricorrente in punto ai propri predetti doveri di informazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A. SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988 n. 178, pag. 93).
9. Ma non è tutto. Dagli atti emerge infatti, come detto sopra, che il tecnico comunale, interrogato al proposito dal preposto incaricato della Sezione forestale, ha smentito di avere autorizzato la ricorrente al taglio delle piante incriminato. Al contrario, egli avrebbe invece espressamente ricordato alla ricorrente che per il taglio di piante in zona boschiva era necessaria l’autorizzazione della Sezione (cfr. rapporto di contro-osservazioni 11.10.2004 dell’Ufficio forestale 5° circondario). A quanto precede si aggiunga inoltre, di transenna, che neppure la ricorrente si è avvalsa della propria facoltà di chiedere, se del caso, l’audizione testimoniale del tecnico comunale, tale negligenza procedurale non potendo certo passare inosservata.
10. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso e alla luce dei considerandi che precedono, lo scrivente giudice ritiene equo confermare l’importo della multa a suo tempo inflitta alla ricorrente, che risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.
Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo; art. 38 LCFo; art. 39 cpv. 1 RLCFo; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
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RI 1, Sezione forestale, Bellinzona |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).