Incarto n.
30.2005.202/pg

13443/406

Bellinzona

21 giugno 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 giugno 2005 presentato da

 

 

RI 1  

 

contro

 

 

la decisione n° 13443/406 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato,                     in fatto ed in diritto

 

 

                                 A.     Il 14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-,  per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

 

                                 B.     Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20 maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 6 giugno 2005.

                                         Pertanto il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005  è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                 C.     Vista la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

 

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                 Il segretario: