Incarto n.
30.2005.214/AMM

16548/403

Bellinzona

29 novembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 giugno 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 16548/403 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 22 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere effettuato alla guida della vettura TI __________ – il 6 aprile 2005 verso le ore 10.40, in via Carona a Lugano – “una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 20.–;

 

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 27 giugno 2005, nel quale postula una riduzione della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 22 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

 

e considerato                     in diritto:

                                        

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata, in applicazione delle norme appena citate, di avere effettuato a bordo della propria vettura “una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;

 

                                         che l'insorgente non nega di per sé l’accaduto, ma auspica una riduzione della multa in considerazione della circostanze del caso specifico, ch’essa descrive come segue:

                                         “salendo con il mio veicolo da Paradiso in direzione di Carona già affrontando le prime curve ho raggiunto un automezzo carico di terra che proseguiva nella medesima direzione ad una velocità che variava da 25 a 35 km/h (dopo alcuni minuti si era conseguentemente formata una colonna).

                                         Ho effettuato il sorpasso in territorio di Pazzallo malgrado la linea fosse continua ma su di un tratto rettilineo con piena visibilità ed impiegando poco tempo visto che l’automezzo procedeva lentamente. [...]”;

 

                                         che in un rapporto del 14 luglio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulle argomentazioni ricorsuali – ha confermato “che il veicolo ha sorpassato un autocarro carico”, soggiungendo “che al momento dei fatti nessuno scendeva nella direzione opposta”; la multata non ha quindi messo concretamente in pericolo la circolazione;

 

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle giustificazioni addotte dalla ricorrente e delle precisazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

 

                                         che dato quanto precede, una multa di fr. 200.– risulta tutto ben ponderato adeguata al grado di colpa dell’interessata e alle circostanze del caso specifico; il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

                                         che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di adeguare la tassa della decisione di primo grado e di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;

                                        

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell’attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).