Incarto n.
30.2005.224/AMM

18224/408

Bellinzona

1 dicembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 18224/408 del 1° luglio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con decisione del 1° luglio 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo targato TI __________, il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona, “omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

 

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

                                        

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 18 agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che l’art. 48 cpv. 7 OSS impone al conducente intenzionato a posteggiare in un’area servita da un parchimetro collettivo – qualora l’apparecchio distribuisca un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio – di applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo;

                                        

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che per l'inosservanza all’art. 48 cpv. 7 OSS, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 202.2);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato la sua Hyundai Pony 1500l targata TI __________ – il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona – “omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

 

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:

                                         “A  il vigile addetto poteva aspettarmi o farsi trovare. La macchina aveva il portellone aperto.

                                         B   il cartellino era stato effettivamente messo nell’interno della vettura, conservativamente, in quanto già una volta messo in modo visibile, esattamente sotto il tergicristallo, mi era stato sottratto”;

 

                                         che né il fatto di avere lasciato il portellone dell’automobile aperto, né l’asserita sottrazione del tagliando in un’altra non meglio precisata occasione esimevano tuttavia il multato – con ogni evidenza – dall’obbligo sancito dall’art. 48 cpv. 7 OSS di “applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’auto­veicolo”;

 

                                         che nulla imponeva altresì all’agente denunciante, contrariamente al parere dell’insorgente, di aspettare il contravventore o di “farsi trovare”;

 

                                         che le doglianze ricorsuali non possono dunque trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;

                                        

                                         che a ragione l’autorità di primo grado ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 40.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe disciplinari per siffatto genere d’infrazione, con i relativi oneri processuali;

 

                                         che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                        

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 7 OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).