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Incarto
n. 1201/903 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 luglio 2005 da
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Efrem RI 1 difeso da: DI 1, , |
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contro |
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la decisione n. 1201/903 del 24 giugno 2005 emessa dalla dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni del 10 agosto 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Con decisione del 24 giugno 2005, la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3’000.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 100.-:
“per avere eseguito una pista abusiva in area forestale sul mappale n. __________, in località __________ (__________), nel comune di __________”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo.
B. Contro la predetta pronuncia, RI 1 è insorto con ricorso del 6 luglio 2005, postulando l’annullamento della decisione impugnata.
C. Con osservazioni del 10 agosto 2005, la CRTE 1 chiede la reiezione del gravame e la conferma della risoluzione summenzionata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività delle impugnative sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono ricevibili in ordine.
Non è necessario procedere all’audizione testimoniale auspicata dal ricorrente, gli atti istruttori essendo completi (la situazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica, cfr. incarto della CRTE 1), perciò nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione di ulteriori prove.
2. Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento.
Secondo l’art. 43 cpv. 4 LFo, i Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3. Nelle sue dichiarazioni il ricorrente ha ammesso i propri interventi: “la pista «carrabile» come da voi definita vuole essere solo un passaggio con la motocarretta per trasportare il materiale necessario per il rifacimento del tetto dello stabile […] 2. L’allargamento a metà sentiero è dovuto allo spostamento di materiale franato verso valle, creando una piccola piazza per il deposito del materiale necessario (piode) per i lavori dello stabile. Sulla strada sovrastante troppo stretta non è possibile lasciare alcun materiale. 3. Il sentiero allargato era già esistente ed era una continuazione di quello indicato sulla mappa ed indicato sotto la lettera «f» dell’estratto censuario. 4. Per questo piccolo lavoro non ho proceduto ad alcun taglio di alberi od altri interventi invasivi con mezzi meccanici od altro. 5. Le opere devono pertanto venire considerate come semplice manutenzione di quanto esistente. A valle ho anche fatto dei ripari per impedire che sassi od altri detriti cadessero sulla strada sottostante e pertanto nell’interesse di tutti. Per quanto riguarda il sopralluogo del 5 settembre 2002 con l’ing. forestale signor __________ ed al verbale sottoscritto, ho riesaminato la situazione e gli interventi previsti presentano troppe difficoltà per i motivi seguenti: a) parte dei lavori verrebbero eseguiti su una proprietà di terzi e non solo sul mio mappale. b) Per fare questa pista verso la mia proprietà occorre procedere a dei muri di sostegno in cemento armato di grandi dimensioni con un impatto del tutto negativo per l’ambiente. c) La strada di accesso alla proprietà avrebbe una pendenza tale da creare un pericolo nel trasporto del materiale“ (cfr. incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002, evidenziazione nostra).
Nonostante gli accordi raggiunti al sopralluogo del 5 settembre 2005 (cfr. incarto citato doc. C), egli non ha provveduto né al ripristino né a depositare la domanda di costruzione per la pista, ma ha continuamente rimandato entrambi: “mi sono dovuto assentare per cure mediche ed esami clinici approfonditi essendomi stato riscontrato un tumore maligno […] 2. essendo sempre valida la mia domanda di costruzione per la riattazione del rustico, è mia intenzione proseguire nei lavori e per questo sarà indispensabile avere un accesso con una motocarretta. Intendo pertanto inoltrare la domanda entro la fine gennaio 2004” (cfr. incarto citato doc. L del 23 dicembre 2003, evidenziazione nostra).
In sede ricorsuale il multato ribadisce la propria opinione sui costi eccessivi dei muri di sostegno; sostiene inoltre di avere agito per negligenza e che l’allargamento del sentiero non costituirebbe un’utilizzazione nociva, poiché creato dalla sola rimozione di terriccio senza taglio di alberi.
4. L’Ufficio forestale VIII circondario ha considerato che gli interventi in oggetto non sono di semplice manutenzione e ledono le normative forestali (cfr. incarto citato doc. H del 21 novembre 2002).
La CRTE 1 ha precisato che la “pista abusiva in area forestale, su di una superficie di ca. 150 m2” viola gli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo (cfr. incarto citato, doc. J del 22 ottobre 2003 e doc. K del 5 dicembre 2003). La medesima autorità ha ripreso tali considerazioni nella decisione impugnata, ritenendo che l’interessato “riconferma l’intenzione di non voler procedere a nessun intervento di ripristino, considerando l’accesso (abusivo) in questione a lui indispensabile per i lavori di ripristino del rustico; […] chiede ulteriore tempo e comprensione vista la sua grave malattia ed i lunghi tempi di cura (ca. 3 mesi). Oggi dopo oltre un anno, la situazione risulta tuttavia immutata”.
5. In merito agli interventi eseguiti nell’area forestale, si rileva quanto segue.
La costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. d OFo) e la creazione di un nuovo soprassuolo (cfr. art. 19 cpv. 3 lett. a OFo) rientrano nei provvedimenti selvicolturali di competenza cantonale nell’ambito della gestione della foresta (cfr. art. 18 OFo; 20 LFo).
È quindi di meridiana evidenza che l’iniziativa privata è esclusa. Siffatta tesi è confermata dall’esigenza di un’autorizzazione (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) e di una formazione specializzata (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48 segg. RLCFo) per potere intervenire sulle aree forestali.
A tal proposito giova notare che l’interesse pubblico a conservare la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato; l’imperativo di conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).
Inoltre l’interesse pubblico alla salvaguardia del bosco prevale su quello privato a disporre di un accesso per meri motivi soggettivi; quali sono le questioni finanziarie o la comodità di avere un accesso veicolare a un fondo discosto (cfr. RDAT N. 67/I 1998).
La creazione di una pista larga 2-3 m (cfr. osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005 pag. 4 in fondo), in una zona densa di vegetazione come quella in esame (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A pag. 4 e 5, foto 2 e 4), può causare una limitazione in crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).
L’art. 22 cpv. 1 in initio RLCFo riprende il divieto di utilizzazioni dannose espresso al disposto precedente, ammettendo però delle deroghe a determinate condizioni (cpv. 1 lett. a, b e c). Le autorizzazioni eccezionali possono essere concesse per alcune opere (art. 22 cpv. 3 RLCFo), tra cui gli accessi agricoli larghi al massimo 2 m e senza manufatti (lett. f). È opportuno notare che la pista in esame non sarebbe neppure autorizzabile eccezionalmente quale accesso agricolo, poiché manca lo scopo agricolo (cfr. RDAT N. 67/I 1998); in assenza di questo presupposto (cfr. art. 22 cpv. 3 lett. f RLCFo a contrario; Rapporto esplicativo alla Revisione parziale della Legge federale sulle foreste del 4 luglio 2005 pag. 9 ad art. 16 LFo), essa è da ritenersi un’utilizzazione dannosa ai sensi dell’art. 21 RLCFo.
Dalla documentazione fotografica (cfr. incarto della CRTE 1 doc. A pag. 4 e segg.) emerge che la pista è stata creata in una zona di bosco fitto; inoltre lo spostamento di terriccio e l’allargamento del sentiero sono avvenuti quasi a contatto con gli arbusti presenti. È palese che l’immediata prossimità della pista con gli alberi è tale da compromettere lo sviluppo e la sopravvivenza di questi ultimi; in particolare il loro apparato radicale rischia di essere danneggiato o non potersi estendere in modo regolare.
Del resto lo spostamento di terriccio costituisce già di per sé una modifica del soprassuolo boschivo (cfr. art. 19 cpv. 3 lett. a OFo).
Come rilevato poc’anzi, gli interventi eseguiti dal ricorrente appaiono propri ad intralciare o mettere in pericolo le funzioni o la gestione della foresta (cfr. art. 16 cpv. 1 LFo) e a limitare la crescita delle piante (cfr. art. 21 lett. c RLCFo).
Da quanto esposto risulta che le violazioni ascritte all’insorgente nella decisione impugnata sono fondate (cfr. art. 16 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 LCFo).
6. Nelle dichiarazioni summenzionate il ricorrente ha manifestato la volontà di servirsi a proprio piacimento dell’area adiacente al rustico, compresa la zona forestale, per completare i lavori alla sua proprietà (cfr. incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002 punti 1, 2 e 3).
Inoltre egli sapeva che si trattava di un fondo comprendente un’area suscettibile di appartenere alla zona forestale, poiché nel 1989 gli era stato richiesto d’inoltrare una domanda d’accertamento della natura boschiva (cfr. osservazioni della CRTE 1 del 10 agosto 2005 pag. 2).
I suoi interventi sono voluti e progettati per poter procedere al rifacimento del tetto dello stabile. Egli si è creato gli spazi necessari al trasporto e al deposito del materiale di costruzione, considerando l’infrazione alla legislazione forestale come la conseguenza necessaria per attuare il fine da lui perseguito, perciò egli ha agito intenzionalmente (cfr. DTF 119 IV 190 cons. 2 c; art. 18 cpv. 2 CP).
In siffatte circostanze, la tesi ricorsuale relativa alla negligenza si rivela infondata.
7. Per quanto attiene alla malattia del ricorrente, occorre osservare che tutte le autorità intervenute ne hanno tenuto conto e hanno concesso a quest’ultimo dei periodi molto ampi per eseguire quanto previsto al sopralluogo del 5 settembre 2002. Del resto l’interessato avrebbe potuto predisporre un ripristino e il deposito della domanda di costruzione tramite l’intervento di terzi.
8. Relativamente all’ammontare della multa, si osserva che nonostante le varie delucidazioni, gli incontri, i lunghi tempi concessi, l’interessato non ha intrapreso nulla per porre rimedio ai suoi interventi. Anzi, egli ha ripetutamente dato seguito al proprio apprezzamento invece di affidarsi a quello dell’autorità (cfr. considerazioni esposte in merito ai muri, ai ripari, alla pendenza, incarto della CRTE 1 doc. D del 28 settembre 2002).
Dall’agosto-settembre 2002 si è protratta una situazione illegale, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto sanare. Invece egli non ha modificato alcunché, né ha dato prova di volere intraprendere nulla in merito. Per raggiungere i propri obiettivi altre soluzioni erano del resto possibili (come un trasporto del materiale tramite elicottero).
Considerate le varie occasioni accordate al ricorrente per ripristinare la situazione illegale, nonché gli anni trascorsi (pur tenendo conto dei problemi di salute di quest’ultimo), la persistenza nel volere continuare con modalità illecite a servirsi di una zona boschiva per dei fini personali, la multa inflitta appare giustificata ed è peraltro contenuta nei limiti concessi dalla legge.
In via subordinata il ricorrente chiede una riduzione della multa sostenendo che “le sue possibilità finanziarie sono più che modeste”.
Per questa sua asserzione non fornisce tuttavia alcun elemento di giudizio: non è quindi possibile determinarsi in merito.
9. In esito, il ricorso è respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 cpv. 1 LFo; 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).