Incarto n.
30.2005.243

05 917/208

Bellinzona

28 novembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 luglio 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 15 luglio 2005 n° 05 917/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, 

 

viste                                  le osservazioni 2 agosto 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "ha lavorato in qualità di impiegata d’ufficio, al 70%, dal __________ al __________4, a favore della __________ Sagl__________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che la responsabilità per l’infrazione commessa non può esserle imputata in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non l’hanno messa al corrente dell’obbligo di annunciarsi alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione al fine di ottenere un’autorizzazione che le consentisse di svolgere un’attività lucrativa presso la ditta __________ Sagl.

 

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. E considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

 

                                         Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

 

                                 3.     La ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratale, ma si prevale della sua buona fede in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il Comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non l’hanno informata della necessità di ottenere un’autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.

 

                                         Così come risulta dagli atti, la ricorrente aveva effettivamente consegnato al signor __________, consulente dell’Ufficio regionale di collocamento, una copia del contratto a termine stipulato con la ditta __________ Sagl di __________, ma questo non la dispensava dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all’__________ o alla stessa Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

 

                                         Inoltre, l’eventuale buona fede della ricorrente non consente comunque di esimerla da qualsivoglia sanzione poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

 

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                 5.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito dalle spese. Data la particolarità del caso specifico si giustifica invece di rinunciare – in via eccezionale – al prelievo di una tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:               1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).