Incarto n.
30.2005.272

20187/405

Bellinzona

24 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 agosto 2005 presentato da

 

 

RI 1

difeso da: DI 1

 

contro

 

la decisione 12 agosto 2005 n° 20187/405 emessa dalla Sezione della  circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura ZH __________ circolava sull’autostrada A2 a velocità eccessiva nonostante il vigente limite di 120 km/h. Velocità rilevata dal tachimetro del veicolo inseguitore di polizia 170/180 Km/h. Velocità punibile dedotte le tolleranze secondo le vigenti direttive federali 152 km/h”

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Egli contesta integralmente la descrizione dei fatti degli agenti della Polizia cantonale, sostenendo in particolare che la carreggiata non era bagnata e che le condizioni del tratto di strada da lui percorso (strada con curve e, al momento dei fatti, lavori in corso) non gli avrebbero comunque permesso di raggiungere una velocità di 170/180 km/h su un tratto di strada di 1000 m.

                                         Il ricorrente si duole inoltre dell’assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, e infine, contesta l’affermazione degli agenti della Polizia cantonale secondo cui la sua velocità sarebbe stata rilevata osservando le prescrizioni delle direttive “DATEC” (Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione stradale del Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni del 10 agosto 1998).

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr). La velocità massima può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle autostrade (art. 4 cpv. 1 lett. d ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La decisione impugnata si fonda in particolare sui seguenti accertamenti della Polizia cantonale (cfr. rapporto di contro-osservazioni 5 giungo 2005):

                                         “Rammento che stavamo percorrendo il tratto autostradale tra __________ e __________ in direzione sud, ad una velocità di 90/100 km/h ca., ed il campo stradale era bagnato causa pioggia. […] All’improvviso, da tergo venivamo raggiunti in modo repentino da una BMW di colore scuro. Il conducente dopo aver osservato il veicolo di servizio, frenava vistosamente, ma la sua andatura era talmente sostenuta tanto da non permettergli di rientrare dietro alla nostra vettura. Quindi ci superava e si posizionava davanti alla nostra BMW 330 targata TI __________, riducendo e mantenendo la velocità a circa 120km/h. Da parte nostra, si rilevava il no. di targa (ZH __________) e giunti all’altezza dell’uscita di __________, si usciva dall’autostrada. Imboccato la rampa dell’uscita, si notava che il veicolo in questione, aumentava nuovamente la sua andatura, e per questo motivo, si decideva un rientro in autostrada per controllare tale mezzo. Si iniziava l’inseguimento facendo uso dei segnali prioritari, e per poterla raggiungere, abbiamo dovuto accelerare sino a punte di 200 km/h. La si raggiungeva unicamente dopo aver percorso la rampa sud con le 4 gallerie (monte __________ – __________ – __________ – __________) ove il limite vigente è di 100 km/h. Qui si agganciava la vettura e si dava inizio al rilevamento della sua velocità come prescritto dalle direttive DATEC, mantenendo una costante distanza, e il rilevamento è stato registrato per circa 1000 metri. La velocità rilevata, variava fra i 170 e i 180 km/h, come descritto nel rapporto di contravvenzione”.

 

                                         Nel proprio gravame l’insorgente contesta integralmente tale descrizione dei fatti, egli eccepisce in particolare che “la carreggiata da lui percorsa non era bagnata, bensì quasi asciutta, poiché in quel momento non pioveva” e che “visto il tratto di strada da lui percorso e il luogo in cui è stato fermato dalla polizia mobile (ovvero dopo una galleria in cui erano in corso dei lavori), non era materialmente possibile che egli avesse raggiunto una velocità di 170/180 km/h invece dei 120 km/h consentiti (su un tratto di 1000 metri)” (cfr. ricorso pag. 3).

 

                                         L’insorgente si duole inoltre della mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, quali, ad esempio, filmati e riscontri cartacei della registrazione dati dell’indicatore di velocità, che possano confermare quanto allegato dagli agenti denuncianti nel loro rapporto di contro-osservazioni (cfr. ricorso pag. 5).

                                         Egli rileva in particolare che non vi è alcuna prova che abbia circolato ad una velocità di 170/180 km/h, che l’inseguimento sia avvenuto su un tratto di strada di 1000 m e che la vettura di servizio della Polizia cantonale abbia mantenuto una distanza immutata (cfr. ricorso pag. 4).

 

                                         Il ricorrente mette infine in dubbio l’affidabilità dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, in particolare contesta l’affermazione degli agenti della Polizia cantonale secondo cui il rilevamento sarebbe avvenuto osservando le prescrizioni delle direttive “DATEC”. Egli ritiene che, date le condizioni della strada, non è possibile che gli agenti di polizia abbiano mantenuto, per un tratto di strada di 1000 m, una distanza immutata dal suo veicolo (cfr. ricorso pag. 4).

 

                                 4.     Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.

 

                                         In concreto, dopo aver raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti denuncianti, nulla induce a dubitare delle affermazioni degli agenti denuncianti, i quali non avevano del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in sanzioni amministrative o penali.

 

                                         Riguardo all’assenza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, si sottolinea come gli accertamenti e le osservazioni di agenti di polizia siano, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è indispensabile disporre di fotografie, filmati o altri mezzi di prova “tangibili”.

 

                                         Quanto all’affidabilità dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, non c’è in realtà motivo di supporre che il rilevamento non sia avvenuto osservando le prescrizioni delle direttive “DATEC”.

                                         Ad ogni buon conto, si sottolinea che le direttive stesse ammettono che l’accertamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in modo difforme dalle prescrizioni contenute nelle stesse, le quali non vincolano, tra l’altro, il giudice penale chiamato ad accertare l’esistenza di un reato (“Tuttavia non è escluso che le infrazioni flagranti possano essere punite anche se rilevate in altro modo dalla polizia []”, cfr. punto 13 delle direttive medesime).

 

                                         Ciò posto, occorre nondimeno tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della velocità, la quale – nelle circostanze descritte - può essere prudenzialmente concretata nella deduzione dall’andatura stimata di un margine del 20%; donde una velocità punibile, nell’ipotesi più favorevole all’interessato, di 136 km/h.

 

                                 5.     Pertanto, per il solo superamento in autostrada della velocità massima consentita da 16 a 20 km/h, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 180.- (infrazione 303.3 lett. d).

 

                                         In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, si impone di ridurre la multa in tale misura e di adeguare gli oneri di primo grado.

 

                                 6.     L’esito dell’impugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.

 

per questi motivi                 visti gli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).