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Incarto
n. 20659/402 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 agosto 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. 20659/402 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 12 agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato il 6 aprile 2005 in territorio di Chiasso, alla guida del veicolo TI __________, “superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 56 km/h”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 agosto 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa o quanto meno, in subordine, l’esonero dal pagamento di tasse e spese;
che nelle osservazioni del 14 settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per il superamento nelle località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente, dopo avere ripercorso l’iter davanti all’autorità amministrativa, pone i seguenti quesiti a valere quali censure avverso la decisione impugnata (ricorso, pag. 5):
"è giustificato infliggere una multa considerato che il limite di velocità doveva essere pubblicato secondo l’art. 107 dell’OSStr, in quanto la forma “limite generale” nel caso specifico non può essere applicata, e che la segnaletica non è stata posizionata secondo le disposizioni dell’OSStr?
considerato che non vi è nessuna relazione tra l’efficienza dei ripari fonici e la velocità di percorrenza, il limite di 50 km/h su cosa si basa visto che non siamo all’interno di una località?
considerato che via Como non può essere annoverata come classica strada all’interno della zona edificata con limite generale di velocità di 50 km/h, l’importo della multa è corretto?";
che la mancata pubblicazione, l’infondatezza e/o l’errata collocazione della segnaletica non giovano tuttavia all'insorgente, ove si consideri come per costante giurisprudenza i segnali e le demarcazioni irregolari devono ad ogni modo essere osservati – salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono – nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta (da ultimo: DTF inedita 6P.24/2005 6S.92/2005 del 10 novembre 2005, consid. 5.3 con richiamo);
che a ragione il multato si duole per converso di come la via in questione – a parere dell’ufficio della segnaletica stradale – “non può essere annoverata come la classica strada all’interno della zona edificata ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC” (cfr. lettera 24 maggio 2005 allegata al ricorso, pag. 1 punto 1);
che ciò posto, per il solo superamento fuori località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 303.2 lett. b);
che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura;
che nulla induce per altro verso a ritenere che l’interessato – fosse stato multato per ciò soltanto – sarebbe stato indotto a contestare la sanzione in procedura ordinaria; donde la rinuncia ad addebitargli oneri di primo grado;
che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio, come pure alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro nemmeno previste dalla LPContr;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.–, senza tasse né spese.
2. Non si prelevano tasse o spese dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili;
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).