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Incarto
n. 21676/404 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 agosto 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione n. __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del __________ la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
"ha posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati."
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento, per avvenuto pagamento della multa disciplinare entro i termini prescritti.
C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 14 settembre 2005 propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito d’ufficio (art. 12 LPContr), sulle quali è stata data al ricorrente facoltà di esprimersi con ordinanza del 20 gennaio 2006, ciò che ha fatto con le osservazioni del 5 febbraio 2006.
2. Il 28 aprile 2005 è stata inflitta a RI 1 da parte della Polizia comunale di __________ una multa disciplinare di fr. 40.- per aver parcheggiato fuori dai posti delimitati (infrazione n. 252.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD) ed è stato assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento.
Questo termine è scaduto infruttuoso il 28 maggio 2005 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 14 giugno 2005 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più essere pagata nella procedura disciplinare essendo stata avviata la procedura ordinaria.
In seguito alle osservazioni presentate dal ricorrente, la Polizia, con scritto del 4 luglio 2005, gli ha concesso, in via del tutto eccezionale, ulteriori 10 giorni, scadenti il 15 luglio 2005, per provvedere al pagamento della multa disciplinare.
3. Come risulta dall’allegato 3 prodotto con le contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 la somma di fr. 40.- è stata accreditata alla Polizia comunale __________ in data 21 luglio 2005, ampiamente scaduto il predetto termine di grazia.
Questo pagamento è quindi tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.
In effetti, dopo il 15 luglio 2005 (ultimo termine di pagamento accordato con scritto del 4 luglio 2005), la multa non era più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di __________, bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.
4. Sennonché il ricorrente sostiene sin dall’inizio di avere saldato in data 13 maggio 2005 la multa inflittagli per i fatti qui in esame - come avrebbe specificato sulla polizza di versamento - mentre il pagamento del 21 luglio 2005 si riferirebbe invero a una multa di pari importo per i fatti avvenuti il 4 aprile 2005 sul __________ (infrazione n. 250.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD), multa contestata dal ricorrente per non meglio precisati motivi di disparità di trattamento (cfr. osservazioni del 29 giugno 2005 alla Polizia comunale di __________).
Dalla documentazione acclusa alle contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 risulta tuttavia il contrario, ossia che il versamento accreditato il 21 luglio 2005 alla Polizia comunale si riferiva alla multa n. __________ (allegato 3), mentre il precedente versamento del 13 maggio 2005 riguardava la multa n. __________ per i fatti accertati il __________ (infrazione n. __________.a dell’allegato 1 all’OMD; cfr. allegato 1).
Le asserzioni del ricorrente, oltre a creare un’inutile confusione, sono pertanto smentite dalle registrazioni contabili della Polizia comunale che si fondano sulle polizze da lui stesso utilizzate e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare.
Abbondanzialmente si rileva che pur volendo ammettere, per avventura, che il pagamento effettuato il 13 maggio 2005 si riferisse alla multa elevata in data __________ in Via __________ e fosse quindi da ritenere tempestivo, ne andrebbe diversamente per il versamento del 21 luglio 2005. In effetti, se riferito alla multa del 4 aprile 2005, quest’ultimo sarebbe in ogni caso da considerare ampiamente tardivo, ove appena si consideri che lo stesso è intervenuto oltre due mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni per il pagamento. Di conseguenza, l’eventuale avvio di una procedura ordinaria ex novo per i fatti accertati sul __________ condurrebbe a un risultato anologo a quello del procedimento attuale (dal punto di vista economico per il ricorrente nulla muterebbe).
5. La multa inflitta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, risulta pertanto non pagata.
Il ricorso si rivela pertanto privo di fondamento.
6. All’insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale giudizio. Le circostanze particolari del caso, giustificano nondimeno, in via eccezionale, di rinunciare a siffatto prelievo.
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).