Incarto n.
30.2005.286

22076/490

Bellinzona

25 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 19 agosto 2005 n° 22076/490 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 15 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                         che la Sezione della circolazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per avere, il 14 maggio 2005 a __________, posteggiato il veicolo __________ su una corsia riservata ai bus;

 

                                         che tale risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr;

 

                                         che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

                                         che la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

 

 

considerato                      in diritto

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

 

                                         che il segnale “Carreggiata riservata ai bus” indica una carreggiata riservata ai bus di linea, la quale, riservate le eccezioni menzionate su tavole complementari, non può essere adoperata da altri veicoli (art. 34 cpv. 1 OSStr);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

 

                                         che il parcheggio su una corsia riservata ai bus fino ai 60 minuti è sanzionato con una multa di fr. 120.- (RS 741.031);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera, come detto, alla multata di aver posteggiato il suo veicolo su una corsia riservata ai bus;

 

                                         che l’insorgente non nega di per sé l’accaduto, ma auspica l’annullamento della multa in considerazione della circostanza del caso specifico, ch’essa descrive come segue:

                                         “ho posteggiato (prima della 1.00) la mia automobile sulla corsia del bus sulla quale fino alla 1.00 è permesso parcheggiare, dopodiché siamo entrati in discoteca, ma per cause ignote dopo poco tempo ho avuto un malore e sono svenuta. [] La mia saggezza mi ha portata alla decisione di non spostare l’automobile per non mettere in pericolo la mia vita ma soprattutto quella degli altri. Ho deciso di non dare le chiavi della mia vettura a nessuno in quanto coloro che si trovavano con me in quel momento avevano un tasso alcolico troppo elevato per poter spostare l’automobile. [] Questa multa è per me un’ingiustizia perché, ripeto, la mia automobile è rimasta ferma 1 ora/ 1 ora e mezza oltre l’ora di posteggio autorizzato solo per la sensibilità verso la mia e altrui persona. Chiedo quindi di rivedere questo caso cercando di capire le mie motivazioni”;

 

                                         che la decisione della ricorrente di non guidare dopo essere stata colta da un malore è assolutamente legittima e irreprensibile; un’attitudine diversa sarebbe probabilmente stata irresponsabile, tanto per la sua sicurezza che per quella degli altri;

 

                                         che tuttavia la multata, che, così come risulta dalla sua stessa descrizione dei fatti, dopo essere rinvenuta era sufficientemente cosciente da decidere di non spostare la macchina, avrebbe potuto e dovuto chiedere a qualcun’altro di prendersi cura del veicolo;

 

                                         che l’inattitudine alla guida dei suoi amici non costituisce una scusante sufficiente: la ricorrente avrebbe potuto interpellare altre persone, quali, ad esempio, il proprietario del locale o i baristi che l’hanno soccorsa;

 

                                         che le contravvenzioni alla LCStr sono punibili, salvo disposizione espressa e contraria della legge, anche quando sono imputabili a negligenza (art. 100 LCStr);

 

                                         che la multa inflitta corrisponde a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 231.1);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito dalle spese; data la particolarità del caso specifico, si giustifica invece di rinunciare, in via del tutto eccezionale, al prelievo di una tassa di giustizia (art. 15 LPContr);

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:               1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     Non si preleva tassa di giustizia. Le spese per fr. 20.- sono a carico della ricorrente.

                                   

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).