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Incarto
n. 23275/402 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 settembre 2005 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 26 agosto 2005 n° 23275/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino |
viste le osservazioni 15 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere”
Fatti accertati il 3 maggio 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
Sostiene di esser certo di non aver commesso l’infrazione imputatagli poiché
il telefonino era spento e la carta SIM era per contro inserita nell’apposito impianto “mani libere”.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr. Non è il caso di disporre un sopralluogo né di procedere all’audizione dell’agente __________, giacché il complemento istruttorio auspicato dall’insorgente, per i motivi che verranno indicati in seguito, non appare necessario per un giudizio a suo favore.
2. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3. Il ricorrente si duole di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara di aver dimostrato di “non essere stato nella possibilità di utilizzare il cellulare poiché detto telefono era disinserito e la carta SIM era per contro inserita nell’apposito impianto mani libere (modello Blaupunkt Radiophone Amsterdam TCM 127), per l’utilizzo del quale non è necessario il supporto telefonico in quanto la carta SIM viene inserita nell’apparecchio radio” (cfr. ricorso pag. 3).
L’agente denunciante, sergente __________, si esprime nei termini seguenti: “in quella circostanza era stato appositamente istituito un posto di controllo per l’identificazione dei conducenti che usavano il cellulare durante la guida. La mia posizione, a lato della strada cantonale altezza piazzale FFS vis a vis alla Posta di __________, mi consentiva di osservare con estrema chiarezza ogni e qualsiasi atteggiamento dei conducenti non confacenti alle norme della LCStr. Per questi motivi potevo osservare con sicurezza l’atteggiamento del RI1, il quale nel mentre era al volante della propria vettura, conversava tenendo il telefono appoggiato all’orecchio” (cfr. rapporto di contro-osservazioni).
Il secondo agente denunciante, agente __________, vale a dire colui che ha concretamente fermato l’insorgente per il controllo, non ha per contro preso posizione in merito ai fatti e alle dichiarazioni del signor RI 1.
4. Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzione dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie questo giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni degli agenti denuncianti non riesce a prevenire al convincimento che l’interessato sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. Si osserva in modo specifico che la mancata presa di posizione da parte dell’agente __________ indebolisce le constatazioni degli agenti di polizia in quanto fanno difetto elementi utili al giudizio e alla valutazione della maggior credibilità della versione dfegli agenti rispetto a quella del ricorrente. Ritenuto altresì che il tragitto tra il punto dell’asserito accertamento (sgt __________) e il luogo in cui l’insorgente è stato fermato (agt __________) è breve e difficilmente sufficiente per permettere di inserire la carta SIM nell’impianto mani libere in dotazione sul veicolo RI 1 dopo una telefonata con il cellulare.
5. Persistendo di conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
6. Sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: