Incarto n.
30.2005.290

23363/406

Bellinzona

26 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 26 agosto 2005 n° 23363/406 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 21 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese si fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo

                                         Fatti accertati il 10 maggio 2005 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che l’infrazione imputatagli non è stata commessa poiché non era parcheggiato su un posto di parcheggio non destinato alla categoria del suo veicolo, si era arrestato unicamente qualche minuto per ritirare un pacco in posta.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norme dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; giusta l’art. 79 cpv. 1 OSStr, i posti di parcheggio sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu o gialle continue (prima frase); i posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni (o la segnaletica), sono destinati (quinta frase).

 

                                         L’art. 19 cpv. 1 ONC precisa che parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio, fino a due ore, su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla categoria di detto veicolo, l’allegato 1 all’ordinanza sulle multe disciplinari prevede una multa di fr. 40.- (infrazione n. 254 a).

 

                                 3.     L’insorgente non nega di per sé che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente di polizia, ma adduce di essersi limitato a fermarsi per non più di cinque minuti per ritirare un pacco in posta (cfr. ricorso e osservazioni del 4 luglio 2005).

 

                                         L’agente denunciante non si è mai pronunciato in merito alle dichiarazioni dell’insorgente, la procedura di multa disciplinare è stata confermata dal tenente __________ fondatosi sulle dichiarazioni precitate.

 

                                 4.     Non essendoci motivo per dubitare delle affermazioni dell’insorgente e visto l’art. 19 cpv. 1 ONC che dispone che per parcheggio s’intende unicamente la sosta del veicolo che non è destinata a far salire o scendere passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, si considera che il ricorrente non ha commesso l’infrazione imputatagli.

 

                                 5.     Visto quanto sopra, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: