Incarto n.
30.2005.297

271/2005/095

Bellinzona

30 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 settembre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 26 agosto 2005 n° 271/2005/095 emessa dal Laboratorio cantonale, Bellinzona,

 

viste                                  le osservazioni 6 ottobre 2005 presentate dal Laboratorio cantonale, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Il Laboratorio cantonale con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 105.-, alle spese d’intervento di fr. 147.-, alle spese di analisi di fr. 21.- e alle spese di cancelleria di fr. 45.-, per i seguenti motivi:

                                         -   la qualità dell’acqua della vasca “non nuotatori” del __________, della cui manutenzione è responsabile il signor RI 1, ha evidenziato un valore pH inferiore a 6.5, quando la norma SIA 385/1 prevede per le acque dei bacini un valore che deve essere compreso tra 6.8 e 7.6;

                                         -   nel corso del controllo si è constatato che la verifica giornaliera obbligatoria del cloro attivo combinato non era eseguita e, a conferma di questo fatto, si è accertato l’assenza delle registrazioni relative a questo parametro.

 

                                         Fatti accertati il 22 giugno 2005 in territorio di __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9, 11, 17 del regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan).

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         RI 1 non contesta di per sé l’infrazione ravvisata, ma ritiene che questa dovrebbe essere imputata ai gestori del __________.

 

                                 C.     Il Laboratorio cantonale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società svizzera degli Ingegneri e Architetti - (art. 9 regolamento sull’igiene delle acque balenabili).

 

                                         Il responsabile della struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di disinfezione delle superfici (art. 11 regolamento sull’igiene delle acque balenabili).

 

                                         Le infrazioni alle disposizioni della legge sanitaria e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la multa fino a centomila franchi (art. 95 legge sanitaria).

 

                                 3.     Il ricorrente ammette che la qualità dell’acqua non corrispondeva ai requisiti fissati dal regolamento sull’igiene delle acque balenabili e non nega che le verifiche richieste dall’art. 11 dello stesso regolamento non venivano esperite correttamente. Tuttavia, egli sostiene che la multa dovrebbe essere inflitta ai gestori del __________, signori __________, poiché quest’ultimi non gli hanno mai fornito gli strumenti indispensabili a un’adeguata esecuzione delle verifiche previste dal precitato regolamento (l’apparecchiatura a sua disposizione non era sufficientemente precisa).

 

                                         Il Laboratorio cantonale ritiene per contro che la multa è stata a giusto titolo inflitta al signor RI 1 poiché spettava a questi, che tra l’altro non ha mai smentito di essere il responsabile della manutenzione delle vasche, sincerarsi che gli strumenti di misura fossero idonei e, eventualmente, sollecitare l‘acquisto di nuove apparecchiature.

 

                                 4.     Dai documenti agli atti risulta chiaramente che il signor RI 1 è il responsabile della gestione della piscina: i gestori del __________, lo hanno sempre considerato come tale (Doc. G) e, inoltre, egli stesso si è sempre presentato in questa veste, in particolare all’ispettore acque del Laboratorio cantonale (Doc. A).

 

                                         Ciò posto, e visto in particolare l’art. 11 del regolamento sull’igiene delle acque balenabili, spettava effettivamente all’insorgente effettuare le verifiche richieste e assicurare, nell’interesse degli utilizzatori, il rispetto delle normative in vigore.

 

                                         Anche i signori __________, in quanto gestori del Lido, sono, da contratto (Doc. F, contratto di locazione stipulato tra i signori __________ e il municipio di __________), responsabili del rispetto delle normative cantonali sugli stabilimenti balneari, ma il ricorrente non può discolparsi attribuendo a quest’ultimi tutta la responsabilità.

                                         Il signor RI 1, in qualità di responsabile della struttura, avrebbe dovuto agire in modo tale da poter assicurare agli utilizzatori della struttura un’acqua costantemente conforme alle disposizioni di legge; avrebbe dovuto, se veramente il materiale a sua disposizione non era adeguato, sollecitare l’acquisto di nuove apparecchiature.

                                         Inoltre, in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

 

                                 5.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 9, 11, 17 del regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan; 1 e segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: