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Incarto
n. 23201/408 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2005 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 26 agosto 2005 n° 23201/408 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 12 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"residente da oltre un anno in Svizzera circolava con il veicolo TI __________ senza aver provveduto a commutare la patente estera in licenza di condurre svizzera”
Fatti accertati il 22 giugno 2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a, 44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Egli non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (riconosce di non aver commutato la patente estera in licenza di condurre svizzera), ma chiede che la decisione impugnata sia annullata poiché:
- non era alla guida del veicolo targato TI __________ quando l’agente denunciante ha effettuato il controllo documenti;
- non ha proceduto alla conversione della patente estera in licenza di condurre svizzera poiché, per motivi di lavoro, aveva ancora bisogno del documento italiano.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. I conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis lett.a OAC).
Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di controllo per quest’ultima categoria (art. 44 cpv. 1 OAC).
Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere […] è punito con la multa (art. 147 cifra 1 OAC).
3. Il ricorrente ammette di non aver commutato la sua patente italiana in licenza di condurre svizzera, tuttavia egli ritiene che la multa comminatagli non sia legittima.
L’insorgente sostiene che “il 22 giugno 2005 mia moglie, __________, con a fianco il sottoscritto, posteggiò la sua autovettura Audi A4 nelle vicinanze del __________ di Lugano per recarsi alla farmacia __________. Vedendo un agente di Polizia avvicinarsi al veicolo mi precipitai immediatamente dando le dovute spiegazioni. L’agente mi fece notare che il controllo dei gas di scarico CO era scaduto, e mi chiese il libretto di circolazione e la mia patente anche se io non ero alla guida. Il rapporto di contravvenzione per aver circolato con patente estera non è in questo caso giustificato, in quanto la vettura era posteggiata e nessuno era in quel momento alla guida del veicolo” (cfr. ricorso).
Nella sua lettera 27 ottobre 2005 il ricorrente ha ribadito che “il giorno 22.06.2005 non ho guidato la vettura TI __________ ma la stessa è sempre stata guidata da mia moglie __________”.
L’insorgente si giustifica in seguito affermando di non aver mai provveduto alla conversione della patente italiana in licenza di condurre svizzera poiché “in Italia e precisamente a __________, comune della Valle __________, ho un’attività lavorativa nel campo della ristorazione, pertanto la patente italiana mi serve in quanto durante la mia attività mi sposto con veicoli immatricolati in Italia” (cfr. lettera del 27 ottobre 2005).
L’agente denunciante sostiene invece che il ricorrente è stato fermato e controllato mentre era “intento ad immettersi alla guida del veicolo di marca AUDI targato TI __________” (cfr. rapporto di segnalazione del 24 giugno 2005).
Egli ha altresì precisato che l’insorgente “al momento di presentare i documenti personali e rispettiva licenza di condurre non contestava il fatto che conduceva il veicolo AUDI targato TI __________, indicando e provando che la persona che conduceva lo stesso non era lui” (cfr. rapporto di controsservazioni del 23 settembre 2005).
4. Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile. Egli ha dichiarato di essersi avvicinato al veicolo unicamente quando ha visto l’agente di polizia approssimarsi, non per mettersi alla guida ma per fornire le dovute spiegazioni. Pur non contestando questa affermazione, e anche se non è dato di sapere quali fossero le spiegazioni da fornire, è ragionevole credere che se l’agente denunciante l’ha controllato è perché il ricorrente stesso ha avuto un comportamento che lasciava presumere che avrebbe utilizzato il veicolo, magari per spostarlo da un luogo in cui non poteva essere parcheggiato (questo spiegherebbe tra l’altro il fatto che il ricorrente si sia avvicinato al veicolo proprio quando l’agente stava sopraggiungendo).
Risulta inoltre perlomeno strano che l’insorgente al momento del controllo non abbia fatto notare all’agente che non era il conducente, ma che alla guida vi era la moglie che si era allontanata solo un attimo per un acquisto nella vicina farmacia. Se così fosse stato, nel tempo del colloquio, la moglie avrebbe fatto ritorno (si poteva anche aspettare un attimo) e chiarito i fatti. Invece nei rapporti della polizia non v’è traccia né della moglie (viene citata per la prima volta nel ricorso) né di affermazioni del ricorrente in merito alla sua presenza.
Il ricorrente ha poi indirettamente ammesso di aver, anche se solo occasionalmente, condotto veicoli immatricolati in Svizzera (cfr. lettera 27 ottobre 2005). Questa dichiarazione autorizza a credere che anche quello stesso giorno abbia potuto condurre o si accingesse a farlo, e, inoltre, comprova che il signor RI 1 ha, anche se solo talvolta, utilizzato un veicolo immatricolato nel nostro paese pur non essendo in possesso della necessaria licenza di condurre svizzera.
Ciò posto, vi è ragione di credere che il ricorrente ha realmente commesso l’infrazione imputatagli.
Quanto alle ulteriori giustificazioni addotte in sede ricorsuale, questo giudice ritiene che non legittimino comunque il comportamento assunto dal ricorrente: questi avrebbe dovuto contattare le autorità al fine di verificare possibili soluzioni invece di restare passivo ignorando i suoi obblighi.
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
6. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a, 44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).