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Incarto
n. 24684/409 |
Bellinzona 21 marzo 2006
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni per statuire sul ricorso 28 settembre 2005 presentato da
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RI 1, difeso da: Avv. DI 1, |
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contro |
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la decisione n. __________ del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 7 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
“Ha messo in circolazione, quale responsabile della ditta __________ SA, l’autocarro TI __________ avente otto copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, il cronotachigrafo difettoso, un eccessivo gioco allo sterzo, con usura delle boccole e supporti asse posteriore delle ruote gemellate e con una perdita d’aria del relativo impianto”.
Fatti accertati il 22 aprile 2005 in territorio di Balerna.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 100 cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 settembre 2005 in cui postula l’annullamento e, in subordine, una riduzione della multa a fr. 300.-, chiedendo altresì che al gravame sia concesso l’effetto sospensivo.
C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 7 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Non merita per contro accoglimento la generica domanda del ricorrente intesa all'esperimento di non meglio precisate prove, giacché non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo i "doc., testi, perizia, sopralluogo" da lui citati (ricorso, in particolare pag. 2 punto 1), senza ulteriormente specificarne contenuto e portata, sarebbero suscettibili d'influire sull'esito del giudizio.
Per quanto attiene alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo si rileva che lo stesso è previsto ex lege contestualmente all’inoltro del ricorso (cfr. art. 9 LPContr), motivo per cui la richiesta non merita ulteriore disamina.
Relativamente alla richiesta di presentare ulteriori osservazioni dopo aver visionato l’incarto della Sezione della circolazione, giova rammentare che la LPContr non conferisce al ricorrente la facoltà di un doppio scambio di allegati (replica), né tanto meno di produrre un complemento all’impugnativa scaduto il termine perentorio di ricorso, ritenuto che l’incarto dell’autorità di primo grado è accessibile a chi è toccato dalla decisione anche durante detto termine.
Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
2. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 100 cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV – di aver “messo in circolazione, quale responsabile della ditta __________ SA, l’autocarro TI __________ avente otto copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, il cronotachigrafo difettoso, un eccessivo gioco allo sterzo, con usura delle boccole e supporti asse posteriore delle ruote gemellate e con una perdita d’aria del relativo impianto” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 8 agosto 2005 allestito sulla base del rapporto di segnalazione 10 maggio 2005 della Polizia cantonale).
3. Il ricorrente contesta, seppur in modo generico, gli addebiti mossigli dall’autorità di primo grado e ritiene inoltre che anche qualora le manchevolezze ritenute a suo carico fossero effettive, l’infrazione dovrebbe comunque essere imputata al conducente dell’autocarro. Egli asserisce infatti di essere stato “all’oscuro del reale stato di fatto, e ciò senza una sua benché minima colpa o negligenza”, atteso che l’autista mai lo avrebbe avvertito dell’esistenza di problemi al veicolo (ricorso del 28 settembre 2005, pag. 2 punti 2 e 3). Se così fosse stato, come proclamato a più riprese nel gravame, egli “avrebbe senz’altro provveduto a effettuare tutti gli eventuali e necessari interventi” di riparazione e sostituzione (ricorso pag. 2 punti 4 e 5).
Sempre stando al ricorrente, considerato che la __________ SA detiene parecchi autocarri, egli non sarebbe stato “assolutamente in grado, e nemmeno doveva essere da lui pretendibile, di verificare ogni anomalia”.
Nel gravame egli si rifà a un “uso” secondo cui spetterebbe all’autista del mezzo effettuare gli opportuni controlli e avvertire la direzione dei problemi (ricorso del 28 settembre 2005, pag. 2 punto 4). In proposito, è interessante rilevare - ancorché irrilevante ai fini del presente giudizio - che nel verbale d’interrogatorio del 23 aprile 2005 egli fa invero riferimento a una circolare interna, non prodotta con il gravame, dalla quale desumerebbe l’obbligo per l’autista di avvertirlo di eventuali manchevolezze del veicolo, mentre nelle osservazioni del 10 agosto 2005 alla Sezione della circolazione si limita ad asserire che: “secondo me (la messa in evidenza è del redattore) ogni autista dovrebbe informarci sulle anomalie dei mezzi che usa”.
A prescindere dall’esistenza di eventuali usi o normative interne in tal senso, neppure comprovati, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie e quindi tali da esonerarlo dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate in seno alla ditta.
In effetti, se è ben vero che non si può pretendere dal dirigente di un’azienda operante nel settore dei trasporti con parecchi autocarri - come quella del ricorrente - di sorvegliare personalmente ogni mezzo, egli deve nondimeno designare un impiegato responsabile della loro manutenzione, caso contrario è chiamato a rispondere personalmente del loro stato difettoso (JdT 1971 I 390 n. 10). Nella fattispecie concreta, non è possibile sapere, e nemmeno il ricorrente lo pretende, se all’interno della ditta __________ SA vi sia effettivamente un impiegato responsabile della corretta manutenzione dei vari veicoli, di modo che occorre concludere per la negativa. Non giova quindi al ricorrente avvalersi di una non meglio precisata direttiva interna, nemmeno prodotta, per sottrarsi alla propria responsabilità in qualità di direttore della ditta in questione. Aggiungasi che, in antitesi con quanto asserito dal ricorrente, l’autista __________ ha invece sostenuto di averlo avvisato dello stato difettoso del veicolo prima di mettersi alla guida (verbale di interrogatorio 22 aprile 2005 pag. 1 in basso).
Di conseguenza, qualora fossero comprovati, il ricorrente sarebbe chiamato a rispondere personalmente dei difetti che gli sono ascritti.
4. Per quanto attiene all’infrazione relativa ai copertoni privi di sufficienti rilievi, il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio, ha ammesso che “i pneumatici del mezzo andavano cambiati circa un mese or sono” (verbale di interrogatorio 23 aprile 2005 pag. 1). L’infrazione è quindi data.
Analogamente, sulla scorta di quanto asserito dall’autista dell’autocarro, occorre ammettere che pure il disco cronotachigrafo fosse difettoso; tale constatazione è confortata dal fatto che, a detta dell’autista, nell’ambito di un precedente controllo del veicolo avvenuto due settimane prima nel Cantone Grigioni è stata riscontrata la medesima infrazione (verbale di interrogatorio __________ 22 aprile 2005 pag. 2). Non vi è per altro ragione di dubitare della credibilità delle affermazioni rilasciate dall’autista il quale, rischiando in tal modo di esporsi ad analoga sanzione pecuniaria, non avrebbe avuto alcun interesse a segnalare simile difetto.
Relativamente agli ulteriori difetti segnalati dall’autista e ritenuti dalla Sezione della circolazione, come appena concluso, non vi è alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle affermazioni del primo, il quale non avrebbe certo avuto interesse a segnalare detti difetti, con il rischio di subire una sanzione analoga a quella inflitta al ricorrente.
Inoltre dal rapporto di segnalazione 10 maggio 2005 della Polizia cantonale si evince chiaramente che “il veicolo era effettivamente in pessime condizioni” (rapporto di segnalazione pag. 2 in alto). Per tale motivo, la polizia cantonale - dopo aver immediatamente scortato il veicolo fino alla rimessa (verbale di interrogatorio __________ 22 aprile 2005 pag. 1) – ha provveduto a far convocare il medesimo a un nuovo collaudo.
Giova rilevare che già in occasione del precedente controllo, avvenuto, come detto, due settimane prima nei Grigioni, l’autista ha asserito di aver ricevuto una citazione di presentare l’autocarro entro 30 giorni in un posto di polizia per verificare che alcune anomalie riscontrare sul mezzo, la cui natura non è nota a questo giudice, fossero state riparate.
Considerato lo stato del veicolo al momento dell’accertamento dei fatti qui in esame e tenuto conto di quanto emerso in occasione del precedente controllo, nulla induce questo giudice a dubitare dell’esistenza dei difetti accertati nella querelata decisione. Sintomatico è poi il fatto che il veicolo non sia stato finora sottoposto ad alcun collaudo, conclusione cui può giungere questo giudice in difetto di un referto agli atti. V’è quindi da credere che l’insorgente abbia eluso il prospettato controllo per evitare che i difetti fossero accertati peritalmente, omettendo di procedere alle dovute riparazioni e sostituzioni (malgrado quanto più volte proclamato in sede ricorsuale) e lasciando il veicolo nelle pessime condizioni in cui si trovava al momento del controllo.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo giudice perviene al convincimento che i difetti accertati nella decisione sono effettivi e che l’insorgente ha di fatto commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione.
La decisione impugnata merita pertanto conferma.
La multa inflitta risulta per altro verso giustificata – di per sé – dalle colpe specifiche dell’interessato per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così come dalla gravità di queste ultime, suscettibili fra l’altro di compromettere l’idoneità alla guida, nonché l’incolumità degli autisti interessati e, in ultima analisi, la sicurezza della circolazione.
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 100 cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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RI 1 DI 1 Sezione della circolazione, Camorino, |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).