Incarto n.
30.2005.325

25413/402

Bellinzona

13 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre 2005 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione n. 25413/402 del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 20 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 16 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che transitava sul passaggio pedonale.”

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Questi deve segnatamente tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede, al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera, come detto, al multato di avere circolato a bordo della propria vettura “senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che transitava sul passaggio pedonale.

 

                                 4.     Nel suo gravame il ricorrente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

 

                                         “Come già scritto in precedenza, i fatti e le motivazioni da voi esposti non sono esatti.

 

                                         Nel giorno dell’accaduto, principalmente era intervenuta la polizia comunale che aveva compilato la constatazione amichevole tra me e l’altro conducente del veicolo, era coinvolto anche un ciclista ma effettivamente quando io scesi dall’auto inizialmente non lo vidi nemmeno perché quest’ultimo era in piedi e se ne stava già andando e in quel momento l’altro conducente mi disse che era coinvolto anche questo pedone.

 

                                         Se proprio vogliamo essere pignoli, non avendolo nemmeno visto cadere e anzi essendo che era in piedi, non è per scontato che sia io la causa della presunta caduta, per quanto ne sappia io il ciclista può anche essere caduto per cause non inerenti al tamponamento come per esempio la frenata improvvisa del conducente davanti che magari per ipotesi poteva averlo tamponato ancor prima che lo tamponavo io (in auto con me c’era un mio collega che può testimoniare tutto questo).

 

                                         L’insorgente, pur dolendosi di come la fattispecie descritta nella decisione impugnata non corrisponda all'accaduto e riportando considerazioni di per sé irrilevanti per il presente giudizio, non spende una parola nel ricorso per spiegare la dinamica della collisione fra il suo veicolo e quello che lo precedeva. Così argomentando non contesta, in sostanza, i fatti addebitatigli.

 

                                 5.     Abbondanzialmente, si rileva che nelle sue osservazioni dell’8 agosto 2005 all’indirizzo della Sezione della circolazione il ricorrente ammette di non aver tenuto una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (circostanza riconosciuta anche di fronte alle forze inquirenti, cfr. verbale di interrogatorio RI 1 del __________, pag. 1 in basso), ma cerca di giustificare l’infrazione sostenendo quanto segue:

 

                                         “Mentre mi trovavo alla guida della vettura in località territorio di __________, in un orario di punta dove la circolazione non permette una guida diversa da quella che avevo e inoltre in prossimità di una rotonda (quindi difficilmente in quella situazione si mantiene una distanza di sicurezza), viaggiando non più di 30 km/h e prestando attenzione alla circolazione (altrimenti a quella bassa velocità e distanza nemmeno sarei riuscito a frenare), anzi era il veicolo che mi precedeva che non prestava la dovuta attenzione all’attraversamento del pedone in bicicletta e frenò bruscamente.

 

                                         Innanzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, siffatta descrizione corrisponde, nella sostanza, a quella figurante nella querelata risoluzione, sicché la censura non merita ulteriore disamina.

 

                                         In secondo luogo, l’argomentazione sviluppata non è né liberatoria né tale da sminuire la colpa del multato. Anzi, il fatto di trovarsi in una zona in cui è richiesta una particolare prudenza (in prossimità di una rotonda e di strisce pedonali) e per di più in un “orario di punta” non permette di sottrarsi all’obbligo di rispettare le regole della circolazione stradale, ma a maggior ragione, in tali circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto tenere una distanza sufficiente dai veicoli che lo precedevano per non farsi sorprendere dai loro eventuali rallentamenti. Inoltre, considerato che dalla dinamica dei fatti appena descritti ne è conseguita una collisione, malgrado l’insorgente circolasse, a suo dire, a “bassa velocità”, non si vede come egli possa ragionevolmente pretendere di avere prestato la dovuta attenzione alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Se l’avesse fatto, egli avrebbe potuto frenare per tempo evitando il tamponamento che gli viene rimproverato, anche tenuto conto di un eventuale arresto improvviso del veicolo che lo precedeva. Non si tratta infatti di un rischio straordinario (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Payot, pag. 348), ma di una situazione che ci si deve attendere soprattutto in prossimità di strisce pedonali.

 

                                 6.     Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista __________ di essere il solo responsabile dell’incidente, giova infine ricordare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizione imputabile a proporia colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a).

 

                                 7.     Per tutte le ragioni addotte, le giustificazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento.

 

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).